Preambolo
L'Unione delle Repubbliche
Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli
Stati Uniti d'America, la Cina, la Francia, l'Australia, il Belgio, la
Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canadà, la
Cecoslovacchia, l'Etiopia, la Grecia, l'India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda,
la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d'Ucraina, l'Unione del Sud
Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate "Le
Potenze Alleate ed Associate" da una parte
e l'Italia dall'altra parte
Premesso che l'Italia sotto il
regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il
Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato
uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le
Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra;
e
Premesso che a seguito delle
vittorie delle Forze alleate e con l'aiuto degli elementi democratici del popolo
italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l'Italia,
essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d'armistizio del 3 e del 29
settembre del medesimo anno; e
Premesso che dopo l'armistizio
suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti
al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la
Germania, l'Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e
così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e
Premesso che le Potenze Alleate ed
Associate e l'Italia desiderano concludere un trattato di pace che,
conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono
pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che
costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle
Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l'Italia presenterà
per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi
convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;
hanno pertanto convenuto di
dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il
presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari
sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero
trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:
Art. 1.
I confini dell'Italia, salvo le
modifiche indicate agli articoli 2, 3, 4, 11 e 12, rimarranno quelli in
esistenza il 1º gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle carte allegate
al presente trattato (Allegato I). In caso di discrepanza fra la descrizione dei
confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede.
Art. 2.
Le frontiere fra la Francia e
l'Italia, quali erano segnate al 1º gennaio 1938, saranno modificate nel modo
seguente:
- Passo del Piccolo San Bernardo
Il confine seguirà lo spartiacque, lasciando il confine attuale ad un punto
a circa 2 chilometri a nord-ovest dell'ospizio, intersecando la strada a
circa un chilometro a nord-est dell'Ospizio stesso e raggiungendo il confine
attuale a circa 2 chilometri a sud-est dell'Ospizio.
- Ripiano del Moncenisio
Il confine lascerà il confine attuale a circa 3 chilometri a nord-ovest e
dalla cima del Rocciamelone, intersecherà la strada a circa 4 chilometri a
sud-est dell'Ospizio e si ricongiungerà al confine attuale a circa 4
chilometri a nord-est del Monte di Ambin.
- Monte Tabor - Chaberton
- Nella zona del Monte Tabor, il confine abbandonerà
il tracciato attuale a circa 5 chilometri ad est del Monte Tabor e
procederà verso sud-est per ricongiungersi al confine attuale a circa 3
chilometri ad ovest dalla Punta di Charra.
- Nella zona dello Chaberton, il confine abbandonerà
il tracciato attuale a circa 3 chilometri a nord-nord-ovest dello
Chaberton, che contornerà verso oriente, taglierà poi la strada a circa
un chilometro dal confine attuale, al quale si ricongiungerà a circa due
chilometri a sud-est del villaggio di Montgenèvre.
- Valli Superiori della Tinea, della Vesubie e della
Roja
Il confine lascerà il tracciato attuale a Colla Longa, seguirà lo
spartiacque passando per il Monte Clapier, il Colle di Tenda, il Monte
Marguareis, da cui discenderà verso mezzogiomo passando dal Monte Saccarello,
Monte Vacchi, Monte Pietravecchia, Monte Lega, per raggiungere un punto a
circa 100 metri dal confine attuale, presso la Colla Pegairolle, a circa 5
chilometri a nord-est di Breil; di lì proseguirà in direzione di sud-ovest e
si ricongiungerà con il confine ora esistente a circa 100 metri a sud-ovest
dal Monte Mergo.
- La descrizione dettagliata di questi tratti di confine
ai quali si applicano le modifiche indicate nei precedenti paragrafi 1, 2, 3
e 4 è contenuta nell'Allegato II del presente trattato e le carte alle quali
tale descrizione si riferisce fanno parte dell'Allegato I.
Art. 3.
Le frontiere fra l'Italia e la
Jugoslavia saranno determinate nel modo seguente:
- Il nuovo confine seguirà una linea che parte dal punto
di congiunzione delle frontiere dell'Austria, Italia e Jugoslavia, quali
esistevano al 1º gennaio 1938 e procederà verso sud, seguendo il confine del
1938 fra la Jugoslavia e l'Italia fino alla congiunzione di detto confine
con la linea di demarcazione amministrativa fra le province italiane del
Friuli (Udine) e di Gorizia;
- da questo punto la linea di confine coincide con la
predetta linea di demarcazione fino ad un punto che trovasi
approssimativamente a mezzo chilometro a nord del villaggio di Memico nella
Valle dell'Iudrio;
- abbandonando a questo punto la linea di demarcazione,
fra le province italiane del Friuli e di Gorizia, la frontiera si prolunga
verso oriente fino ad un punto situato approssimativamente a mezzo
chilometro ad ovest del villaggio in Vercoglia di Cosbana e quindi verso sud
fra le valli del Quarnizzo e della Cosbana fino ad un punto a circa 1
chilometro a sud-ovest del villaggio di Fleana, piegandosi in modo da
intersecare il fiume Recca ad un punto a circa un chilometro e mezzo ad est
del Iudrio, lasciando ad est la strada che allaccia Cosbana a Castel Dobra,
per via di Nebola;
- la linea quindi continua verso sud-est, passando
immediatamente a sud della strada fra le quote 111 e 172, poi a sud della
strada da Vipulzano ad Uclanzi, passando per le quote 57 e 122, quindi
intersecando quest'ultima strada a circa 100 metri ad est della quota 122, e
piegando verso nord in direzione di un punto situato a 350 metri a sud-est
della quota 266;
- passando a circa mezzo chilometro a nord del villaggio
di San Floriano, la linea si estende verso oriente al Monte Sabotino (quota
610) lasciando a nord il villaggio di Poggio San Valentino;
- dal Monte Sabotino la linea si prolunga verso sud,
taglia il fiume Isonzo (Soca) all'altezza della città di Salcano, che rimane
in Jugoslavia e corre immediatamente ad ovest della linea ferroviaria da
Canale d'Isonzo a Montespino fino ad un punto a circa 750 metri a sud della
strada Gorizia-Aisovizza;
- allontanandosi dalla ferrovia, la linea quindi piega a
sud-ovest, lasciando alla Jugoslavia la citttà di San Pietro ed all'Italia
l'ospizio e la strada che lo costeggia ed a circa 700 metri dalla stazione
di Gorizia-S. Marco, taglia il raccordo ferroviario fra la ferrovia predetta
e la ferrovia Sagrado-Cormons, costeggia il Cimitero di Gorizia, che rimane
all'Italia, passa fra la Strada Nazionale n. 55 fra Gorizia e Trieste, che
resta in Italia, ed il crocevia alla quota 54, lasciando alla Jugoslavia le
città di Vertoiba e Merna, e raggiunge un punto situato approssimativamente
alla quota 49;
- di là, la linea continua in direzione di mezzogiorno
attraverso l'altipiano del Carso, a circa un chilometro ad est della Strada
Nazionale n. 55, lasciando ad est il villaggio di Opacchiasella ed a ovest
il villaggio di Iamiano;
- partendo da un punto a circa 1 chilometro ad est di
Iamiano, il confine segue la linea di demarcazione amministrativa fra le
province di Gorizia e di Trieste fino ad un punto a circa 2 chilometri a
nord-est del villaggio di San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a
nord-ovest di quota 208, che segna il punto di incontro fra le frontiere
della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste.
La carta, alla quale la presente
descrizione si riferisce, fa parte dell'Allegato I.
Art. 4.
I confini fra l'Italia ed il
Territorio Libero di Trieste saranno fissati come segue:
- la linea di confine parte da un punto situato sulla
linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di
Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio San Giovanni ed a
circa mezzo chilometro a nord-ovest della quota 208, che segna il punto
d'incontro, delle frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio
Libero di Trieste e corre in direzione di sud-ovest fino ad un punto
adiacente alla Strada Nazionale n. 14 ed a circa un chilometro a nord-ovest
della congiunzione fra le strade Nazionali n. 55 e 14, che conducono
rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone a Trieste;
- la linea si prolunga quindi in direzione di
mezzogiorno fino ad un punto nel golfo di Panzano, che è equidistante dalla
Punta Sdobba alla foce del fiume Isonzo (Soca) e da Castel Vecchio a Duino,
a circa chilometri 3,3 a sud dal punto dove si allontana dalla linea
costiera, che è ad approssimativamente 2 chilometri a nord ovest dalla città
di Duino;
- il tracciato quindi raggiunge il mare aperto, seguendo
una linea situata ad eguale distanza dalla costa d'Italia e da quella del
Territorio Libero di Trieste.
La carta alla quale la descrizione
presente si riferisce, fa parte dell'allegato I.
Art. 5.
- Il preciso tracciato di confine delle nuove frontiere
fissate negli articoli 2, 3, 4 e 22 del presente Trattato sarà stabilito sul
posto dalle Commissioni confinarie composte dei rappresentanti dei due
Governi interessati.
- Le Commissioni inizieranno i loro lavori
immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e li
porteranno a termine al più presto possibile e comunque entro un termine di
sei mesi.
- Qualsiasi questione sulla quale le Commisioni siano
incapaci di raggiungere un accordo sarà sottoposta ai quattro Ambasciatori a
Roma della Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e
della Francia, i quali, procedendo nel modo previsto all'articolo 86, la
risolveranno in modo definitivo, seguendo i metodi che piacerà loro di
determinare, ivi compreso, occorrendo, quello della nomina di un terzo
Commissario imparziale.
- Le spese della Commissione confinaria saranno
sopportate in parti eguali dai due Governi interessati.
- Al fine di determinare sul posto le esatte frontiere
fissate dagli articoli 3, 4 e 22, i Commissari avranno facoltà di
allontanarsi di mezzo chilometro dalla linea di confine fissata nel presente
Trattato per adeguare la frontiera alle condizioni geografiche ed economiche
locali, ma ciò alla condizione che nessun villaggio o città di più di 500
abitanti, nessuna ferrovia o strada importante, e nessuna importante
sorgente di energia elettrica o d'acqua venga ad essere sottoposta in tal
modo ad una sovranità che non sia quella risultante dalle delimitazioni
stabilite dal presente Trattato.
Art. 6.
L'Italia cede, mediante il presente
Trattato, in piena sovranità alla Francia il territorio già italiano situato sul
versante francese del confine franco-italiano, quale è stato definito
all'articolo 2.
Art. 7.
Il Governo italiano consegnerà al
Governo francese tutti gli archivi, storici ed amministrativi, precedenti al
1860 che riguardano il territorio ceduto alla Francia in base al Trattato del 24
marzo 1860 ed alla Convenzione del 23 agosto 1860.
Art. 8.
- Il Governo italiano collaborerà col Governo francese
per l'eventuale creazione di un collegamento ferroviario fra Briançon e
Modane, per via di Bardonecchia.
- Il Governo italiano permetterà che il traffico
ferroviario di passeggeri e di merci che si varrà di tale collegamento, in
una direzione come nell'altra, per recarsi da un punto all'altro del
territorio francese, passando attraverso il territorio italiano, avvenga in
franchigia doganale, sia quanto a dazi, che quanto a visita, senza verifica
di passaporti ed altre simili formalità; e prenderà tutte le misure del caso
per assicurare che i treni francesi che useranno del suddetto collegamento
abbiano facoltà di passare, in condizioni analoghe, in franchigia doganale e
senza ingiustificati ritardi.
- Gli accordi necessari verranno conclusi fra i due
Governi al momento opportuno.
Art. 9.
- Ripiano del Moncenisio
Al fine di garantire all'Italia lo stesso godimento dell'energia
idroelettrica e delle acque provenienti dal Lago del Cenisio, come prima
della cessione del relativo territorio alla Francia, quest'ultima concederà
all'Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche
stabilite nell'Allegato III.
- Territorio di Tenda-Briga
Affinché l'Italia non debba soffrire alcuna diminuzione nelle forniture di
energia elettrica che essa traeva da sorgenti esistenti nel territorio di
Tenda-Briga prima della cessione di tale territorio alla Francia,
quest'ultima darà all'Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie
tecniche stabilite all'Allegato III.
Art. 10.
- L'Italia concluderà con l'Austria, ovvero conformerà
gli accordi esistenti intesi a garantire il libero traffico di passeggeri e
merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.
- Le Potenze Alleate ed Associate hanno preso atto delle
intese (il cui testo è riportato nell'Allegato IV) prese di comune accordo
fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.
Art. 11.
- L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena
sovranità alla Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini della
Jugoslavia, come sono definiti dagli articoli 3 e 22 ed i confini
italo-jugoslavi, quali esistevano il 1º gennaio 1938, come pure il comune di
Zara e tutte le isole e isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone
seguenti:
- La zona delimitata:
- al nord dal parallelo 42º50'N;
- al sud dal parallelo 42º42'N;
- all'est dal meridiano 17º10'E;
- all'ovest dal meridiano 16º25'E;
- La zona delimitata:
- al nord da una linea che passa attraverso il
Porto del Quieto, equidistante dalla costa del Territorio Libero di
Trieste e da quella della Jugoslavia, e di là raggiunge il punto
45º15'N - 13º24'E.
- al sud dal parallelo 44º23'N;
- all'ovest da una linea che congiunge i punti
seguenti:
- 45º15'N - 13º24' E
- 44º51'N - 13º37' E
- 44º23'N - 14º18'30E
- ad oriente dalla costa occidentale
dell'Istria, le isole ed il territorio continentale della
Jugoslavia.
Una carta di queste zone figura nell'Allegato I.
- L'Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità
l'Isola di Pelagosa e le isolette adiacenti.
L'Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata.
I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli
stessi diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile
1941.
Art. 12.
4.
L'Italia restituirà alla Jugoslavia tutti gli oggetti di carattere
artistico, storico, scientifico, educativo o religioso (compresi tutti gli atti,
manoscritti, documenti e materiale bibliografico) come pure gli archivi
amministrativi (pratiche, registri, piani e documenti di qualunque specie) che,
per effetto dell'occupazione italiana, vennero rimossi fra il 4 novembre 1918 ed
il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati firmati
a Rapallo il 12 novembre 1920 ed a Roma il 27 gennaio 1924. L'Italia restituirà
pure tutti gli oggetti appartenenti ai detti territori e facenti parte delle
categorie di cui sopra, rimossi dalla Missione italiana di armistizio che
sedette a Vienna dopo la prima guerra mondiale.
5.
L'Italia consegnerà alla Jugoslavia tutti gli oggetti aventi
giuridicamente carattere di beni pubblici e facenti parte delle categorie di cui
al paragrafo 1 dell'articolo presente, rimossi a partire dal 4 novembre 1918 dal
territorio che, in base al presente Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e
quelli, relativi al detto territorio, che l'Italia ricevette dall'Austria e
dall'Ungheria per effetto dei Trattati di pace firmati a St. Germain il 10
settembre 1919 ed al Trianon il 4 giugno 1920 ed in base alla Convenzione fra
l'Austria e l'Italia firmata a Vienna il 4 maggio 1920.
6.
Se, in determinati casi, l'Italia si trovasse nell'impossibilità di
restituire o consegnare alla Jugoslavia gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2
del presente articolo, l'Italia consegnerà alla Jugoslavia oggetti dello stesso
genere e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti
rimossi, in quanto siffatti oggetti possano trovarsi in Italia.
Art. 13.
L'approvvigionamento dell'acqua per Gorizia ed i
suoi dintorni sarà regolato a norma delle disposizioni dell'Allegato V.
Art. 14.
7.
L'Italia cede alla Grecia in sovranità piena le Isole del Dodecaneso in
appresso indicate e precisamente: Stampalia (Astropalia) Rodi (Rhodos) Calki (Kharki),
Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos),
Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) e Castellorizo, come pure
le isolette adiacenti.
8.
Le predette isole saranno e rimarranno smilitarizzate.
9.
La procedura e le condizioni tecniche che regoleranno il trapasso di tali
isole alla Grecia saranno stabilite d'accordo fra i Governi del Regno Unito e di
Grecia ed accordi verranno presi per il ritiro delle truppe straniere non oltre
90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Art. 15.
L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per
assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione
di razza, sesso, lingua o religione, di godimento dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, ivi compresa la libertà d'espressione, di stampa e di
diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione.
Art. 16.
L'Italia non incriminerà né altrimenti
perseguiterà alcun cittadino italiano, compresi gli appartenenti alle forze
armate, per solo fatto di avere, durante il periodo di tempo corrente dal 10
giugno 1940 all'entrata in vigore del presente Trattato, espressa simpatia od
avere agito in favore della causa delle Potenze Alleate ed Associate.
Art. 17.
L'Italia, la quale, in conformità dell'articolo 30
della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per sciogliere le
organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la
rinascita di simili organizzazioni, siano esse politiche, militari o
militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti
democratici.
Art. 18.
L'Italia si impegna a riconoscere piena forza ai
Trattati di Pace con la Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia ed a quelle
altre convenzioni od accordi che siano stati o siano per essere raggiunti dalle
Potenze Alleate ed Associate rispetto all'Austria, alla Germania ed al Giappone,
al fine di ristabilire la pace.
Art. 19.
10.
I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in
territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente
Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di
quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili
e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che
a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro
cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato
subentrante.
11.
Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà
disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall'entrata in
vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di
età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al
disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano
facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno
dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal
senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato
la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione
esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie.
L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si
estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età
inferiore ai diciotto anni.
12.
Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si
avvalgono dell'opzione, si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in
cui l'opzione venne esercitata.
13.
Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente
alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio
stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di
espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di
pubblica riunione.
Art. 20.
14.
Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato,
i cittadini italiani di oltre 18 anni di età (e quelli coniugati, siano essi al
disotto od al disopra di tale età), la cui lingua usuale è una delle lingue
jugoslave (serbo, croato o sloveno) e che sono domiciliati in territorio
italiano, potranno, facendone domanda ad un rappresentante diplomatico o
consolare jugoslavo in Italia, acquistare la nazionalità jugoslava, se le
autorità jugoslave accetteranno la loro istanza.
15.
In siffatti casi il Governo jugoslavo, comunicherà al Governo italiano,
per via diplomatica gli elenchi delle persone che avranno così acquistato la
nazionalità jugoslava. Le persone indicate in tali elenchi perderanno la loro
nazionalità italiana alla data della suddetta comunicazione ufficiale.
16.
Il Governo italiano potrà esigere che tali persone trasferiscano la loro
residenza in Jugoslavia entro il termine di un anno dalla data della suddetta
comunicazione ufficiale.
17.
Ai fini del presente articolo varranno le medesime norme, relative
all'effetto delle opzioni rispetto alle mogli ed ai figli, contenute
nell'articolo 19, paragrafo 2.
18.
Le disposizioni dell'Allegato XIV, paragrafo 10 del presente Trattato,
che si applicano al trasferimento dei beni appartenenti alle persone che optano
per la nazionalità italiana, si applicheranno egualmente al trasferimento dei
beni tenenti alle persone che optano per la nazionalità jugoslava, in base al
presente articolo.
Art. 21.
19.
È costituito in forza del presente Trattato il Territorio Libero di
Trieste, consistente dell'area che giace fra il mare Adriatico ed i confini
definiti negli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero di
Trieste è riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall'Italia, le
quali convengono, che la sua integrità e indipendenza saranno assicurate dal
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
20.
La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di
Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l'entrata in vigore del
presente Trattato.
21.
Dal momento in cui la sovranità italiana sulla predetta zona avrà cessato
d'esistere il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità di uno
Strumento per il regime provvisorio, redatto dal Consiglio dei Ministri degli
Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Detto Strumento resterà in vigore
fino alla data che il Consiglio di Sicurezza determinerà per l'entrata in vigore
dello Statuto Permanente, che dovrà essere stato da esso Consiglio approvato. A
decorrere da tale data, il Territorio Libero sarà govemato secondo le
disposizioni dello Statuto Permanente. I testi dello Statuto permanente e dello
Strumento per il regime provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e VII.
22.
Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio
ceduto, ai sensi dell'articolo 19 e dell'Allegato XIV del presente Trattato.
23.
L'Italia e la Jugoslavia s'impegnano a dare al Territorio Libero di
Trieste, le garanzie di cui all'Allegato IX.
Art. 22.
La frontiera fra Jugoslavia ed il Territorio
Libero di Trieste sarà fissata come segue:
xxiv.
Il confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione
amministrativa che separa le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2
chilometri a nord-est del villaggio di S. Giovanni e a circa mezzo chilometro a
nord-ovest di quota 208, che costituisce il punto d'incontro delle frontiere
della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste; segue la detta
linea di demarcazione fino a Monte Lanaro (quota 546); continua a sud-est fino a
Monte Cocusso (quota 672) passando per le quote 461, Meducia (quota 475), Monte
dei Pini (quota 476) e quota 407, che taglia la Strada Nazionale n. 58, che va
da Trieste a Sesana, a circa 3,3 chilometri a sud-ovest di detta città e
lasciando ad est i villaggi di Vogliano e di Orle e a circa 0,4 chilometri ad
ovest, il villaggio di Zolla.
xxv.
Da Monte Cocusso, la linea, continuando in direzione sud-est lascia ad
ovest il villaggio di Grozzana, raggiunge il Monte Goli (quota 621), poi,
proseguendo verso sud-ovest, taglia la strada tra Trieste e Cosina alla quota
455 e la linea ferroviaria alla quota 485; passa per le quote 416 e 326,
lasciando i villaggi di Beca e Castel in territorio jugoslavo, taglia la strada
tra Ospo e Gabrovizza d'Istria a circa 100 metri a sud-est di Ospo; taglia poi
il fiume Risana e la strada fra Villa Decani e Risano ad un punto a circa 350
metri ad ovest di Risano, lasciando in territorio jugoslavo il villaggio di
Rosario e la strada tra Risano e San Sergio. Da questo punto la linea procede
fino al crocevia situato a circa 1 chilometro a nord-est della quota 362,
passando per le quote 285 e 354.
xxvi.
Di qui, la linea prosegue fino ad un punto a circa mezzo chilometro ad
est del villaggio di Cernova, tagliando il fiume Dragogna a circa 1 chilometro a
nord di detto villaggio, lasciando ad ovest i villaggi di Bucciai e Truscolo e
ad est il villaggio di Tersecco; di qui, procede in direzione di sud-ovest a
sud-est della strada che congiunge i villaggi di Cernova e Chervoi, lasciando
questa strada a 0,8 chilometri a est del villaggio di Cucciani; prosegue poi in
direzione generale di sud, sud-ovest, passando a circa 0,4 chilometri ad est del
monte Braico e a circa 0,4 chilometri ad ovest del villaggio di Sterna Filaria,
lasciando ad oriente la strada che va da detto villaggio a Piemonte, passando a
circa 0,4 chilometri ad ovest della città di Piemonte e a circa mezzo chilometro
ad est della città di Castagna e raggiungendo il fiume Quieto ad un punto a 1,6
chilometri circa, a sud-ovest della città di Castagna.
xxvii. Di
qui il tracciato segue il canale principale rettificato del Quieto fino alla
foce, e, passando attraverso Porta del Quieto, raggiunge il mare aperto,
seguendo una linea ad eguale distanza dalla costa del Territorio Libero di
Trieste e da quella della Jugoslavia.
La carta alla quale la descrizione presente si
riferisce, fa parte dell'Allegato I.
Art. 23.
28.
L'Italia rinuncia a ogni diritto e titolo sui possedimenti territoriali italiani
in Africa e cioè la Libia, l'Eritrea e la Somalia italiana.
29.
I detti possedimenti resteranno sotto l'attuale loro amministrazione, finché non
sarà decisa la loro sorte definitiva.
30.
La sorte definitiva di detti possedimenti sarà decisa di comune accordo dai
Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e
della Francia entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato e
secondo i termini della dichiarazione comune fatta dai detti Governi il 10
febbraio 1947, il cui testo è riprodotto nell'Allegato XI.
Art. 24.
L'Italia rinuncia a favore della Cina a tutti i
benefici e privilegi risultanti dalle disposizioni del Protocollo finale,
firmato a Pechino il 7 settembre 1901 e dei relativi allegati, note e documenti
complementari ed accetta l'abrogazione, per quanto la riguarda, del detto
Protocollo, allegati, note e documenti. L'Italia rinuncia egualmente a far
valere qualsiasi domanda d'indennità al riguardo.
Art. 25.
L'Italia accetta l'annullamento del contratto
d'affitto concessole dal Governo cinese in base al quale era stabilita la
Concessione italiana a Tientsin ed accetta inoltre di trasmettere al Governo
cinese tutti i beni e gli archivi appartenenti al Municipio di detta
Concessione.
Art. 26.
L'Italia rinuncia a favore della Cina ai diritti
accordatile rispetto alle Concessioni internazionali di Shanghai e di Amoy ed
accetta che l'amministrazione e il controllo di dette Concessioni siano
ritrasferite al Governo cinese.
Art. 27.
L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la
sovranità e l'indipendenza dello Stato di Albania.
Art. 28.
L'Italia riconosce che l'isola di Saseno fa parte
del territorio albanese e rinuncia a qualsiasi rivendicazione a suo riguardo.
Art. 29.
31.
L'Italia rinuncia formalmente in favore dell'Albania a tutti i beni (eccettuati
gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari)
a tutti i diritti, concessioni, interessi e vantaggi di ogni genere spettanti
allo Stato italiano o ad enti parastatali italiani in Albania. L'Italia rinuncia
egualmente a rivendicare ogni speciale interesse o influenza in Albania,
acquisita a seguito dell'aggressione del 7 aprile 1939 o in virtù di trattati od
accordi conclusi prima di detta data.
32.
Le clausole economiche del presente Trattato, applicabili alle Potenze Alleate
ed Associate, si applicheranno agli altri beni italiani ed agli altri rapporti
economici tra l'Italia e l'Albania.
Art. 30.
I cittadini italiani in Albania godranno dello
stesso statuto giuridico di cittadini degli altri paesi stranieri; l'Italia
tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere
presi dall'Albania per l'annullamento o la modificazione delle concessioni o
degli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali
provvedimenti siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente
Trattato.
Art. 31.
L'Italia riconosce che tutte le convenzioni ed
intese intervenute tra l'Italia e le autorità insediate dall'Italia in Albania
tra il 7 aprile 1939 ed il 3 settembre 1943 siano considerate nulle e non
avvenute.
Art. 32.
L'Italia riconosce la validità di ogni
provvedimento che l'Albania potrà ritenere necessario di adottare in
applicazione od esecuzione delle disposizioni di cui sopra.
Art. 33.
L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la
sovranità e l'indipendenza dello Stato etiopico.
Art. 34.
33.
L'Italia rinuncia formalmente a favore dell'Etiopia a tutti i beni (eccettuati
gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche o
consolari), a tutti i diritti, interessi e vantaggi di qualsiasi natura,
acquisiti in qualsiasi momento in Etiopia da parte dello Stato italiano e a
tutti i beni parastatali, quali sono definiti dal 1º paragrafo dell'Allegato XIV
del presente Trattato.
34.
L'Italia rinuncia egualmente a rivendicare qualsiasi interesse speciale od
influenza particolare in Etiopia.
Art. 35.
L'Italia riconosce la validità di tutti i
provvedimenti adottati o che potrà adottare lo Stato etiopico, allo scopo di
annullare le misure prese dall'Italia nei riguardi dell'Etiopia, dopo il 3
ottobre 1935, e gli effetti relativi.
Art. 36.
I cittadini italiani in Etiopia godranno dello
stesso statuto giuridico degli altri cittadini stranieri; l'Italia tuttavia
riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dal
Governo etiopico per annullare o modificare le concessioni o gli speciali
diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti
siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Art. 37.
Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del
presente Trattato, l'Italia restituirà tutte le opere d'arte, gli archivi e
oggetti di valore religioso o storico appartenenti all'Etiopia od ai cittadini
etiopici e portati dall'Etiopia in Italia dopo il 3 ottobre 1935.
Art. 38.
La data, a decorrere dalla quale le disposizioni
del presente Trattato diverranno applicabili, per quanto riguarda le misure e
gli atti di qualsiasi natura che comportino responsabilità per l'Italia o per i
cittadini italiani nei riguardi della Etiopia, s'intenderà fissata al 3 ottobre
1935.
Art. 39.
L'Italia s'impegna ad accettare ogni intesa che
sia già stata o sia per essere conclusa per la liquidazione della Società delle
Nazioni, della Corte Permanente di giustizia internazionale e della Commissione
finanziaria internazionale in Grecia.
Art. 40.
L'Italia rinuncia a ogni diritto, titolo o
rivendicazione risultanti dal regime dei Mandati o da impegni di qualsiasi
natura risultanti da detto regime, e ad ogni diritto speciale dello Stato
italiano nei riguardi di qualsiasi territorio sotto mandato.
Art. 41.
L'Italia riconosce le disposizioni dell'Atto
finale del 31 agosto 1945, e dell'Accordo franco-britannico dello stesso giorno
sullo statuto di Tangeri, come pure ogni disposizione che le Potenze firmatarie
potranno adottare, allo scopo di dare esecuzione ai detti strumenti.
Art. 42.
L'Italia accetterà e riconoscerà ogni accordo che
possa essere concluso dalle Potenze Alleate ed Associate, per modificare i
trattati relativi al bacino del Congo, ai fini di farli conformare alle
disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Art. 43.
L'Italia rinuncia ad ogni diritto od interesse che
possa avere, in virtù dell'articolo 16 del Trattato di Losanna, firmato il 24
luglio 1923.
Art. 44.
35.
Ciascuna delle Potenze Alleate o Associate notificherà all'Italia, entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, i trattati bilaterali
conclusi con l'Italia anteriormente alla guerra, di cui desideri il mantenimento
o la rimessa in vigore. Tutte le disposizioni dei trattati di cui sopra, che non
siano compatibili con il presente Trattato, saranno tuttavia abrogate.
36.
Tutti i trattati che formeranno oggetto di tale notificazione saranno registrati
presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità dell'art. 102 dello
Statuto delle Nazioni Unite.
37.
Tutti i trattati che non formeranno oggetto di tale notifica, si avranno per
abrogati.
Art. 45.
38.
L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l'arresto e la
consegna ai fini di un successivo giudizio:
a.
delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e
crimini contro la pace o l'umanità, o di complicità in siffatti crimini;
b.
dei sudditi delle Potenze Alleate od Associate, accusati di aver violato
le leggi del proprio paese, per aver commesso atti di tradimento o di
collaborazione con il nemico, durante la guerra.
39.
A richiesta del Governo delle Nazioni Unite interessata, l'Italia dovrà
assicurare inoltre la comparizione come testimoni delle persone sottoposte alla
sua giurisdizione, le cui deposizioni siano necessarie per poter giudicare le
persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
40.
Ogni divergenza concernente l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e
2 del presente articolo sarà sottoposta da uno qualsiasi dei Governi interessati
agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati
Uniti d'America e della Francia, i quali dovranno raggiungere un accordo sulla
questione oggetto della divergenza.
Art. 46.
Ognuna delle clausole militari, navali ed aeree
del presente Trattato resterà in vigore, finché non sarà stata modificata in
tutto o in parte, mediante accordo tra le Potenze Alleate ed Associate e
l'Italia, o, dopo che l'Italia sia divenuta membro delle Nazioni Unite, mediante
accordo tra il Consiglio di Sicurezza e l'Italia.
Art. 47.
41.
.
Il sistema di fortificazioni ed installazioni militari permanenti
italiane lungo la frontiera franco-italiana e i relativi armamenti saranno
distrutti o rimossi.
a.
Dovranno intendersi comprese in tale sistema soltanto le opere
d'artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di
qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le
munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti
siano costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella
roccia, qualunque sia la loro importanza e l'effettivo loro stato di
conservazione o di costruzione.
42.
La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1, di cui sopra, dovrà
effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della
frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata
entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.
43.
Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni ed installazioni è vietata.
44.
.
Ad est della frontiera franco-italiana è vietata la costruzione delle
opere seguenti: fortificazioni permanenti, in cui possano essere installate armi
capaci di sparare sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi;
installazioni militari permanenti, che possano essere usate per condurre o
dirigere il tiro sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi;
locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per
l'uso delle fortificazioni ed installazioni di cui sopra.
a.
Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non
permanenti, né le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati
unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno e di difesa locale delle
frontiere.
45.
In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la
frontiera francoitaliana e il meridiano 9º 30'E, l'Italia non dovrà stabilire
nuove basi o installazioni navali permanenti, né estendere quelle già esistenti.
Tale divieto non involge le modificazioni di minore importanza, né lavori per la
buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di
tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo
accresciuta.
Art. 48.
46.
.
Ogni fortificazione e installazione militare permanente italiana lungo la
frontiera italo-jugoslava e i relativi armamenti dovranno essere distrutti o
rimossi.
a.
Si intende che tali fortificazioni e installazioni comprendono soltanto
le opere di artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte
di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le
munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti
siano, costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella
roccia, qualunque possa essere la loro importanza e l'effettivo loro stato di
conservazione o di costruzione.
47.
La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1 di cui sopra, dovrà
effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della
frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata
entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.
48.
Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni e installazioni è vietata.
49.
.
Ad ovest della frontiera italo-jugoslava, è proibita la costruzione delle
opere seguenti: fortificazioni permanenti in cui possano essere installate armi
capaci di sparare sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave;
installazioni militari permanenti che possano essere usate per condurre o
dirigere il tiro sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave;
locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per
l'uso delle fortificazioni e installazioni di cui sopra.
a.
Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti
o le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a
soddisfare esigenze di ordine interno o di difesa locale delle frontiere.
50.
In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la
frontiera fra l'Italia e la Jugoslavia e fra l'Italia e il Territorio Libero di
Trieste e il parallelo 44º50'N e nelle isole situate lungo tale zona costiera,
l'Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né
sviluppare le basi o installazioni già esistenti. Tale divieto non involge le
modifiche di minore importanza, né i lavori per la buona conservazione delle
installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni,
considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.
51.
Nella penisola delle Puglie ad est del meridiano 17'45º E, l'Italia non dovrà
costruire alcuna nuova installazione permanente militare, navale o aeronautica,
né sviluppare le installazioni esistenti. Tale divieto non involge le modifiche
di minore importanza né i lavori per la buona conservazione delle installazioni
esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro
insieme, non sia in tal modo accresciuta.
Tuttavia, sarà autorizzata la costruzione di opere per provvedere gli
alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti
d'ordine interno o per la difesa locale delle frontiere.
Art. 49.
52.
Pantelleria, le Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione e Linosa) e Pianosa
(nell'Adriatico) saranno e rimarranno smilitarizzate.
53.
Tale smilitarizzazione dovrà essere completata entro un anno a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Art. 50.
54.
In Sardegna, tutte le postazioni permanenti di artiglieria per la difesa
costiera e i relativi armamenti e tutte le installazioni navali situate a meno
di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite
nell'Italia continentale o demolite entro un anno dall'entrata in vigore del
presente Trattato.
55.
In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permanenti e il materiale per la
manutenzione e il magazzinaggio delle torpedini, delle mine marine e delle bombe
saranno o demolite o trasferite nell'Italia continentale entro un anno
dall'entrata in vigore del presente Trattato.
56.
Non sarà permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o estensione delle
installazioni esistenti o delle fortificazioni permanenti della Sicilia e della
Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone della Sardegna settentrionale di
cui al paragrafo 1 di cui sopra, potrà procedersi alla normale conservazione in
efficienza di quelle installazioni o fortificazioni permanenti e delle armi che
vi siano già installate.
57.
In Sicilia e Sardegna è vietato all'Italia di costruire alcuna installazione o
fortificazione navale, militare o per l'aeronautica militare, fatta eccezione
per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che
fossero necessarie per compiti d'ordine interno.
Art. 51.
L'Italia non dovrà possedere costruire o
sperimentare:
58.
alcuna arma atomica,
59.
alcun proiettile ad auto-propulsione o guidato, o alcun dispositivo impiegato
per il lancio di tali proiettili (salvo le torpedini o dispositivi di lancio di
torpedini facenti parte dell'armamento normale del naviglio autorizzato dal
presente Trattato),
60.
alcun cannone di una portata superiore ai 30 chilometri,
61.
mine marine o torpedini di tipo non a percussione azionate mediante meccanismo
ad influenza,
62.
alcuna torpedine umana.
Art. 52.
È vietato all'Italia l'acquisto, sia all'interno
che all'estero, o la fabbricazione di materiale bellico di origine o disegno
germanico o giapponese.
Art. 53.
L'Italia non dovrà fabbricare o possedere, a
titolo pubblico o privato, alcun materiale bellico in eccedenza o di tipo
diverso da quello necessario per le forze autorizzate dalle seguenti Sezioni III,
IV e V.
Art. 54.
Il numero totale dei carri armati pesanti e medi
delle Forze armate italiane non dovrà superare 200.
Art. 55.
In nessun caso, un ufficiale o sottufficiale
dell'ex-milizia fascista o dell'ex-esercito repubblicano fascista potrà essere
ammesso, con il grado di ufficiale o di sottufficiale, nella Marina,
nell'Esercito, nell'Aeronautica italiana, o nell'Arma dei Carabinieri, fatta
eccezione per coloro che siano stati riabilitati dalle autorità competenti, in
conformità della legge italiana.
Art. 56.
63.
La flotta italiana attuale sarà ridotta alle unità enumerate nell'Allegato XII
A.
64.
Unità supplementari, non enumerate nell'Allegato XII e utilizzate soltanto per
il fine esclusivo della rimozione delle mine, potranno continuare ad essere
utilizzate fino alla fine del periodo della rimozione delle mine, nel modo che
verrà fissato dalla Commissione Centrale Internazionale per la rimozione delle
mine dalle acque europee.
65.
Entro due mesi dalla fine di detto periodo, quelle unità che siano state
prestate alla Marina italiana da altre Potenze, saranno restituite a tali
Potenze e tutte le altre unità supplementari saranno disarmate e trasformate per
usi civili.
Art. 57.
66.
L'Italia disporrà come segue delle unità della Marina italiana enumerate
nell'Allegato XII B:
§
Dette unità dovranno essere messe a disposizione dei Governi dell'Unione
Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America della Francia.
§
Le navi da guerra che devono essere trasferite in conformità dell'alinea
a) di cui sopra, dovranno essere interamente equipaggiate, in condizioni di
poter operare con armamento completo, pezzi di ricambio di bordo e tutta la
documentazione tecnica necessaria.
§
Il trasferimento delle navi da guerra sopra indicate sarà effettuato
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Tuttavia, nel caso
di unità che non possano essere riparate entro tre mesi, il termine per il
trasferimento potrà essere prorogato dai Quattro Governi.
§
Una riserva di pezzi di ricambio e d'armamento di scorta per le unità
sopra indicate dovrà essere fornita, per quanto possibile, insieme con le unità
stesse.
Il saldo dei pezzi di ricambio di riserva e delle scorte d'armamento dovrà
essere fornito nella misura ed alle date che saranno fissate dai Quattro
Governi, ma comunque entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore
del presente Trattato.
67.
Le modalità pel trasferimento di cui sopra saranno stabilite da una Commissione
delle Quattro Potenze, che sarà istituita con protocollo a parte.
68.
In caso di perdita od avaria, dovuta a qualsiasi causa, di qualunque delle unita
enumerate nell'Allegato XII B e destinate ad esser trasferite, che non possa
essere riparata entro la data fissata per il trasferimento, l'Italia s'impegna a
sostituire detta o dette unità con tonnellaggio equivalente, tratto dalle unità
di cui all'Allegato XII A. Detta o dette unità in sostituzione dovranno essere
scelte dagli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli
Stati Uniti d'America e della Francia.
Art. 58.
69.
L'Italia dovrà prendere le seguenti misure, per quanto riguarda i sommergibili e
le navi da guerra in disarmo. I termini di tempo sotto indicati dovranno
intendersi decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato.
§
Il naviglio da guerra di superficie, galleggiante, non compreso nella
lista di cui all'Allegato XII, compreso il naviglio in costruzione ma
galleggiante, dovrà essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove
mesi.
§
Il naviglio da guerra in costruzione, non ancora varato, dovrà essere
distrutto o demolito per tranne rottame entro nove mesi.
§
I sommergibili galleggianti, non compresi nella lista di cui all'Allegato
XII B, dovranno essere affondati in mare aperto, ad una profondità di oltre 100
braccia entro tre mesi.
§
Il naviglio da guerra affondato nei porti italiani e nei canali d'entrata
di detti porti, che ostacoli la navigazione normale, dovrà essere, entro due
anni, o distrutto sul posto o recuperato e successivamente distrutto o demolito
per trarne rottame.
§
Il naviglio da guerra affondato in acque italiane poco profonde e che non
ostacoli la navigazione normale, dovrà, entro un anno, essere messo in
condizione di non poter essere recuperato.
§
Il naviglio da guerra, che si trovi in condizioni di essere riconvertito,
e non rientri nella definizione di materiale bellico e non sia compreso nella
lista di cui all'Allegato XII, potrà essere riconvertito per usi civili, oppure
dovrà essere demolito entro due anni.
70.
L'Italia s'impegna, prima di procedere all'affondamento o alla distruzione del
naviglio da guerra e dei sommergibili, ai sensi del paragrafo precedente, a
recuperare il materiale ed i pezzi di ricambio che potessero servire a
completare le riserve di bordo e le scorte di pezzi di ricambio e di materiale,
che dovranno essere forniti, in base all'articolo 57, paragrafo 1, per tutte le
navi comprese nella lista di cui all'Allegato XII B.
71.
L'Italia potrà inoltre, sotto il controllo degli Ambasciatori a Roma dell'Unione
Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia,
provvedere al recupero di quel materiale e pezzi di ricambio di carattere non
bellico, che siano facilmente utilizzabili nell'economia italiana, per usi
civili.
Art. 59.
72.
Nessuna nave da battaglia potrà essere costruita, acquistata o sostituita
dall'Italia.
73.
Nessuna nave portaerei, nessun sottomarino o altro naviglio sommergibile,
nessuna moto-silurante o tipo specializzato di naviglio d'assalto potrà essere
costruito, acquistato, utilizzato o sperimentato dall'Italia.
74.
La stazza totale media del naviglio da guerra, escluse le navi da battaglia,
della Marina italiana, comprese le navi in costruzione, dopo la data del loro
varo, non potrà superare 67.500 tonnellate.
75.
Ogni sostituzione di naviglio da guerra da parte dell'Italia dovrà essere
effettuata entro i limiti del tonnellaggio di cui al paragrafo 3. La
sostituzione del naviglio ausiliario non sarà sottoposta ad alcuna restrizione.
76.
L'Italia s'impegna a non acquistare od impostare in cantiere navi da guerra
prima del 1º gennaio 1950, salvo che sia necessario sostituire un'unità, che non
sia una nave da battaglia, accidentalmente perduta. In tal caso il tonnellaggio
della nuova unità non dovrà superare di più del dieci per cento il tonnellaggio
della unità perduta.
77.
I termini usati nel presente Articolo sono definiti, ai fini del presente
Trattato, nell'Allegato XIII A.
Art. 60.
78.
Gli effettivi totali della Marina italiana, non compreso il personale
dell'Aviazione per la Marina, non potranno superare i 25 mila uomini, tra
ufficiali e marinai.
79.
Durante il periodo del dragaggio delle mine, che sarà fissato dalla Commissione
Internazionale Centrale per la rimozione delle mine dalle acque europee,
l'Italia sarà autorizzata ad impiegare a questo scopo un numero supplementare di
ufficiali e di marinai che non dovrà superare 2500.
80.
Il personale della Marina in servizio permanente, che risulterà in eccedenza
agli effettivi autorizzati dal paragrafo 1, sarà gradualmente ridotto come
segue, considerandosi i limiti di tempo come decorrenti dall'entrata in vigore
del presente Trattato:
§
a 30.000 entro sei mesi;
§
a 25.000 entro nove mesi.
Due mesi dopo la conclusione
delle operazioni di dragaggio delle mine da parte della Marina italiana, il
personale in sopranumero, autorizzato dal paragrafo 2 dovrà essere smobilitato o
assorbito negli effettivi sopra indicati.
81.
All'infuori degli effettivi autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e del
personale dell'Aviazione per la Marina autorizzato ai sensi dell'articolo 65,
nessun altro personale potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione navale,
secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B.
Art. 61.
Gli effettivi dell'Esercito italiano, compresa la
guardia di frontiera, saranno limitati a 185.000 uomini, comprendenti le unità
combattenti, i servizi ed il personale di comando e a 65.000 carabinieri.
Ciascuno dei due elementi potrà tuttavia variare di 10.000 uomini, purché gli
effettivi totali non superino i 250.000 uomini. L'organizzazione e l'armamento
delle forze italiane di terra, e la loro dislocazione nel territorio italiano
dovranno essere concepiti in modo da soddisfare unicamente compiti di carattere
interno, di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa antiaerea.
Art. 62.
Il personale dell'Esercito italiano in eccedenza
agli effettivi autorizzati dall'articolo 61 di cui sopra, dovrà essere
smobilitato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Art. 63.
Nessun personale che non sia quello incorporato
nell'Esercito italiano o nell'Arma dei Carabinieri potrà ricevere alcuna forma
di istruzione militare, secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B.
Art. 64.
82.
L'Aeronautica militare italiana, compresa tutta l'Aviazione per la Marina, dovrà
essere limitata ad una forza di 200 apparecchi da caccia e da ricognizione e di
150 apparecchi da trasporto, da salvataggio in mare, da allenamento
(apparecchi-scuola) e da collegamento. Nelle cifre predette sono compresi gli
apparecchi di riserva. Tutti gli apparecchi, fatta eccezione per quelli da
caccia e da ricognizione, dovranno essere privi di armamento. L'organizzazione e
l'armamento dell'Aeronautica italiana e la relativa dislocazione sul territorio
italiano dovranno essere concepite in modo da soddisfare soltanto esigenze di
carattere interno di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa contro
attacchi aerei.
83.
L'Italia non potrà possedere o acquistare apparecchi concepiti essenzialmente
come bombardieri e muniti dei dispositivi interni per il trasporto delle bombe.
Art. 65.
84.
Il personale dell'Aeronautica militare italiana, compreso quello dell'Aviazione
per la Marina, dovrà essere limitato ad un effettivo totale di 25.000 uomini,
comprendente il personale combattente, i comandi ed i servizi.
85.
Nessun altro personale, che non sia quello incorporato nell'aeronautica militare
italiana, potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione aeronautica militare,
secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B.
Art. 66.
Il personale dell'Aeronautica militare italiana in
eccedenza agli effettivi autorizzati dall'articolo 65 di cui sopra, dovrà essere
smobilitato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Art. 67.
86.
Tutto il materiale bellico italiano, in eccedenza a quello consentito per le
Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione
dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America
e della Francia, in conformità alle istruzioni ch'essi potranno dare all'Italia.
87.
Tutto il materiale bellico di provenienza alleata, in eccedenza a quello
consentito per le Forze armate, di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere
messo a disposizione della Potenza Alleata o Associata interessata, in
conformità delle istruzioni che la stessa Potenza Alleata o Associata potrà dare
all'Italia.
88.
Tutto il materiale bellico di provenienza tedesca o giapponese in eccedenza a
quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, e tutti i
disegni di provenienza tedesca o giapponese, comprese cianotipie, prototipi,
modelli e piani sperimentali esistenti, dovranno essere messi a disposizione dei
Quattro Governi, in conformità delle istruzioni ch'essi potranno dare
all'Italia.
89.
L'Italia rinuncia a tutti i suoi diritti sul materiale di guerra sopra citato e
si conformerà alle disposizioni del presente articolo entro un anno dall'entrata
in vigore del presente Trattato, salvo per quanto è disposto negli articoli
56-58 di cui sopra.
90.
L'Italia fornirà ai Quattro Governi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente Trattato, gli elenchi di tutto il materiale bellico in eccedenza.
Art. 68.
L'Italia s'impegna a prestare alle Potenze Alleate
e Associate tutta la sua collaborazione, allo scopo di mettere la Germania e il
Giappone in condizione di non poter adottare, fuori dei territori della Germania
e del Giappone, misure tendenti al proprio riarmo.
Art. 69.
L'Italia s'impegna a non permettere l'impiego o
l'allenamento in Italia di tecnici, compreso il personale dell'aviazione
militare o civile, che siano o siano stati sudditi della Germania o del
Giappone.
Art. 70.
L'Italia s'impegna a non acquistare e a non
fabbricare alcun apparecchio civile che sia di disegno tedesco o giapponese o
che comporti importanti elementi di fabbricazione o di disegno tedesco o
giapponese.
Art. 71.
91.
I prigionieri di guerra italiani saranno rimpatriati al più presto possibile, in
conformità degli accordi conclusi tra ciascuna delle Potenze che detengono tali
prigionieri e l'Italia.
92.
Tutte le spese, comprese le spese per il loro mantenimento, incorse per il
trasferimento dei prigionieri di guerra italiani, dai rispettivi centri di
rimpatrio, scelti dal Governo della Potenza Alleata o Associata interessata, al
luogo del loro arrivo in territorio italiano, saranno a carico del Governo
italiano.
Art. 72.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente
Trattato, l'Italia sarà invitata a diventare membro della Commissione per la
Zona Mediterranea dell'organizzazione Internazionale per la rimozione delle mine
dalle acque europee e manterrà a disposizione della Commissione Centrale per la
rimozione delle mine tutte le sue forze dragamine, fino alla fine del periodo
postbellico di dragaggio delle mine, quale verrà determinato dalla Commissione
Centrale suddetta.
Art. 73.
93.
Tutte le Forze Armate delle Potenze Alleate ed Associate saranno ritirate
dall'Italia al più presto possibile e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata
in vigore del presente Trattato.
94.
Tutti i beni italiani che non abbiano formato oggetto di indennità e che si
trovino in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate in
Italia, all'entrata in vigore del presente Trattato, dovranno essere restituiti
al Governo italiano, entro lo stesso periodo di 90 giorni o daranno luogo al
pagamento di una adeguata indennità.
95.
Tutte le somme in banca ed in contanti che saranno in possesso delle Forze
Armate delle Potenze Alleate e Associate all'entrata in vigore del presente
Trattato, e che siano state provvedute gratuitamente dal Governo italiano,
dovranno essere restituite egualmente, ovvero un ammontare corrispondente dovrà
essere accreditato a favore del Governo italiano.
Art. 74.
96.
Riparazioni a favore dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.
§
L'Italia pagherà all'Unione Sovietica riparazioni per un ammontare di 100
milioni di dollari degli Stati Uniti nello spazio di 7 anni, decorrenti
dall'entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si
farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione industriale corrente.
§
Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
1.
una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana,
destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi
militari autorizzati, né immediatamente adattabile ad usi civili, che sarà
rimossa dall'Italia ai termini dell'articolo 67 del presente Trattato;
2.
beni italiani in Romania, Bulgaria e Ungheria, salve le eccezioni di cui
al paragrafo 6 dell'articolo 79;
3.
produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle
industrie estrattive.
§
3. I quantitativi ed i tipi delle merci da consegnare saranno oggetto di
accordi tra il Governo dell'Unione Sovietica e il Governo italiano; la scelta
sarà effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non
creare interferenze con la ricostruzione economica dell'Italia e da evitare
l'imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate.
Gli accordi conclusi in base a questo paragrafo saranno comunicati agli
Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti
d'America e della Francia.
§
L'Unione Sovietica fornirà all'Italia, a condizioni commerciali, le
materie prime ed i prodotti che l'Italia importa normalmente e che sono
necessari alla produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e
di tali prodotti sarà effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle
merci consegnate all'Unione Sovietica.
§
I Quattro Ambasciatori determineranno il valore dei beni italiani che
dovranno essere trasferiti all'Unione Sovietica.
§
La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente Articolo
sarà il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parità-oro alla data del 1º
luglio 1946 e cioè 35 dollari per un'oncia d'oro.
97.
Riparazioni a favore dell'Albania, dell'Etiopia, della Grecia e della
Jugoslavia.
§
L'Italia pagherà riparazioni a favore dei seguenti Stati:
- Albania, per un ammontare di 5.000.000 di
dollari;
- Etiopia, per un ammontare di 25.000.000 di
dollari;
- Grecia, per un ammontare di 105.000.000 di
dollari;
- Jugoslavia, per un ammontare di
125.000.000 di dollari.
Tali pagamenti saranno effettuati nello spazio di
7 anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato. Durante i
primi due anni non si farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione italiana
corrente.
§
Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
- una parte di quel macchinario ed
attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di
materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari
autorizzati, né immediatamente adattabile ad usi civili, che
sarà rimossa dall'Italia ai termini dell'articolo 67 del
presente Trattato;
- produzione industriale italiana corrente,
compresa la produzione delle industrie estrattive;
- tutte quelle altre categorie di beni e di
servizi, esclusi gli averi italiani che, in base all'articolo 79
del presente Trattato, sono sottoposti alla giurisdizione degli
Stati enumerati al paragrafo i, di cui sopra. Le prestazioni da
corrispondersi ai sensi del presente paragrafo, comprenderanno
anche entrambe le motonavi Saturnia e Vulcania o una soltanto di
esse, se, dopo che il loro valore sia stato determinato dai
Quattro Ambasciatori, esse saranno richieste, entro 90 giorni,
da uno degli Stati enumerati al paragrafo 1. Le prestazioni da
farsi ai sensi del presente paragrafo potranno anche comprendere
semi.
§
I quantitativi ed i tipi delle merci e dei servizi che dovranno essere
forniti, formeranno oggetto di accordi tra i Governi aventi diritto alle
riparazioni e il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne
saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la
ricostruzione economica dell'Italia e da evitare l'imposizione di ulteriori
oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate.
§
Gli Stati aventi diritto alle riparazioni da trarsi dalla produzione
industriale corrente, forniranno all'Italia, a condizioni commerciali, le
materie prime ed i prodotti che l'Italia importa normalmente e che saranno
necessari per la produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e
di tali prodotti sarà effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle
merci consegnate.
§
La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente articolo
sarà il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parità-oro alla data del 1º
luglio 1946 e cioè 35 dollari per un'oncia d'oro.
§
Le pretese degli Stati enumerati nel paragrafo 1, capo B del presente
articolo, eccedenti l'ammontare delle riparazioni specificate in detto
paragrafo, saranno soddisfatte sugli averi italiani soggetti alla loro
rispettiva giurisdizione ai sensi dell'articolo 79 del presente Trattato.
§
- I Quattro Ambasciatori coordineranno e
controlleranno l'esecuzione delle disposizioni di cui al capo B
del presente articolo. Essi si consulteranno con i Capi delle
Missioni diplomatiche in Roma degli Stati enumerati al paragrafo
1 del capo B e, quando le circostanze lo richiederanno, con il
Governo italiano, e daranno il loro consiglio. Ai fini del
presente articolo, i Quattro Ambasciatori continueranno ad
esplicare le loro predette funzioni fino allo spirare del
termine previsto al paragrafo 1 del capo B per le consegne a
titolo di riparazioni.
- Allo scopo di evitare controversie o
conflitti di attribuzione nella ripartizione della produzione
italiana e delle risorse italiane tra i diversi Stati, aventi
diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente
articolo, i Quattro Ambasciatori saranno informati da ognuno dei
Governi aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del
presente articolo e dal Governo italiano, dell'inizio di
negoziati per un accordo, in conformità delle disposizioni del
paragrafo 3 di cui sopra, e dello sviluppo di tali negoziati. In
caso di controversia sorgente nel corso dei negoziati, i Quattro
Ambasciatori saranno competenti a decidere di ogni questione che
sia ad essi sottoposta da uno qualsiasi di detti Governi o da
qualsiasi altro Governo avente diritto a riparazioni ai sensi
del capo B del presente articolo.
- Appena conclusi, gli accordi saranno resi
noti ai Quattro Ambasciatori. Questi potranno raccomandare che
un accordo che non fosse o che avesse cessato di essere conforme
agli obiettivi enunciati al paragrafo 3 o all'alinea b) di cui
sopra, sia opportunamente modificato.
98.
Disposizioni speciali per prestazioni anticipate.
Per quanto concerne le prestazioni provenienti dalla produzione corrente, ai
sensi del capo A, paragrafo 2 c) e del capo B, paragrafo 2 b), nessuna
disposizione del capo A e del capo B del presente articolo dovrà essere
interpretata nel senso di escludere siffatte prestazioni, durante i primi due
anni, a condizione che siano fatte in conformità di accordi tra il Governo
avente diritto alle riparazioni e il Governo italiano.
99.
Riparazioni a favore di altri Stati.
§
Le ragioni delle altre Potenze Alleate saranno soddisfatte a valere sui
beni italiani sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione, in base
all'articolo 79 del presente Trattato.
§
Le ragioni di ogni Stato al quale siano fatte cessioni territoriali in
applicazione del presente Trattato e che non sia menzionato nella parte B del
presente articolo, saranno ugualmente soddisfatte, attraverso il trasferimento a
suo favore, senza pagamento, delle installazioni e dell'attrezzatura industriale
esistenti nei territori ceduti, destinati sia alla distribuzione dell'acqua che
alla produzione e alla distribuzione del gas e dell'elettricità e che
appartengano a qualsiasi società italiana, la cui sede sociale sia in Italia o
sia trasferita in Italia. Le ragioni di detti Stati potranno essere soddisfatte
anche mediante il trasferimento di tutti gli altri beni di società di tale
natura, che si trovino nei territori ceduti. Il Governo italiano assumerà
l'onere risultante dalle obbligazioni finanziarie garantite da ipoteche, da
privilegi e da altri vincoli gravanti su tali beni.
100.
Indennità per beni presi a titolo di riparazioni. Il Governo italiano
s'impegna ad indennizzare le persone fisiche o giuridiche, dei cui beni ci si
sia appropriati, in base alle disposizioni del presente articolo, a titolo di
riparazioni.
Art. 75.
101.
L'Italia accetta i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 5
gennaio 1943 e restituirà, nel più breve tempo possibile, i beni sottratti dal
territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite.
102.
L'obbligo di restituire si applica a tutti i beni identificabili, che si
trovino attualmente in Italia e che siano stati sottratti, con la violenza o la
costrizione, dal territorio di una delle Nazioni Unite, da qualunque delle
Potenze dell'Asse, qualunque siano stati i successivi negozi, mediante i quali
l'attuale detentore di tali beni se ne sia assicurato il possesso.
103.
Il Governo italiano restituirà i beni di cui al presente articolo in
buone condizioni e prenderà a suo carico tutte le spese di mano d'opera, di
materiali e di trasporto che siano state, a tale effetto, sostenute in Italia.
104.
Il Governo italiano collaborerà con le Nazioni Unite e provvederà a sue
spese tutti i mezzi necessari per la ricerca e la restituzione dei beni da
restituirsi ai sensi del presente articolo.
105.
Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per far luogo alla
restituzione dei beni previsti dal presente Articolo, che siano detenuti in
qualunque terzo Paese da persone soggette alla giurisdizione italiana.
106.
Le richieste di restituzione di beni saranno presentate al Governo
italiano dal Governo del paese, dal territorio del quale i beni furono
sottratti, essendo inteso che il materiale rotabile dovrà considerarsi come
sottratto dal territorio al quale esso apparteneva in origine. Le domande
dovranno essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
Trattato.
107.
Spetterà al Governo richiedente d'identificare i beni e di fornire la
prova della proprietà, mentre al Governo italiano incomberà l'onere della prova
che il bene non fu sottratto con la violenza o la costrizione.
108.
Il Governo italiano restituirà al Governo della Nazione Unita interessata
tutto l'oro coniato, sottratto o indebitamente trasferito in Italia, oppure
consegnerà al Governo della Nazione Unita interessata una quantità d'oro uguale
in peso e titolo a quella sottratta o indebitamente trasferita. Il Governo
italiano riconosce che tale obbligo sussiste, indipendentemente da qualsiasi
trasferimento o rimozione di oro che abbia potuto essere effettuata dal
territorio italiano ad altre Potenze dell'Asse o ad un paese neutro.
109.
Se, in casi specifici, fosse impossibile per l'Italia di effettuare la
restituzione di oggetti aventi un valore artistico, storico od archeologico e
appartenenti al patrimonio culturale della Nazione Unita, dal territorio della
quale tali oggetti vennero sottratti, con la violenza o la costrizione, da parte
delle Forze Armate, delle autorità o di cittadini italiani, l'Italia s'impegna a
consegnare alla Nazione Unita interessata oggetti della stessa natura e di
valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti sottratti in
quanto siffatti oggetti possano procurarsi in Italia.
Art. 76.
110.
L'Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate,
ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani,
che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provvedimenti
adottati a seguito dell'esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1º
settembre 1939, indipendentemente dai fatto che la Potenza Alleata o Associata
interessata fosse o non fosse in guerra non l'Italia a quella data. Sono
comprese in tale rinuncia:
§
le domande pel risarcimento di perdite o danni subiti in conseguenza di
atti delle Forze Armate o delle autorità di Potenze Alleate o Associate;
§
le ragioni risultanti dalla presenza, dalle operazioni o dalle azioni
delle Forze Armate od autorità di Potenze Alleate o Associate in territorio
italiano;
§
le doglianze rispetto a decreti ed ordinanze dei tribunali delle Prede di
Potenze Alleate o Associate, impegnandosi l'Italia a riconoscere come validi e
aventi forza esecutiva tutti i decreti e le ordinanze di detti tribunali emessi
alla data del 1º settembre 1939 o successivamente e concernenti navi italiane,
merci italiane o il pagamento delle spese;
§
le ragioni risultanti dall'esercizio o dall'asserto esercizio di diritti
di belligeranza.
111.
Le disposizioni del presente articolo precluderanno, completamente e
definitivamente, ogni domanda della specie di quelle a cui questo articolo si
riferisce, che rimarrà da questo momento estinta, quali che siano le parti
interessate. Il Governo italiano accetta di corrispondere equa indennità in lire
alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o servizi a
favore delle Forze Armate di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano
e per soddisfare le domande avanzate contro le Forze Armate di Potenze Alleate o
Associate relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da
fatti di guerra.
112.
L'Italia rinuncia ugualmente a fare valere domande della specie di quelle
previste dal paragrafo 1 del presente articolo, da parte del Governo o cittadini
italiani contro una qualsiasi delle Nazioni Unite, che abbia rotto le relazioni
diplomatiche con l'Italia e che abbia adottato provvedimenti in collaborazione
con le Potenze Alleate ed Associate.
113.
Il Governo italiano assumerà piena responsabilità della valuta militare
alleata emessa in Italia dalle autorità militari alleate, compresa tutta la
valuta in circolazione alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.
114.
La rinuncia da parte dell'Italia, ai sensi del paragrafo 1 del presente
articolo, si estende ad ogni domanda nascente dai provvedimenti adottati da
qualunque delle Potenze Alleate ed Associate nei confronti delle navi italiane,
tra il 1º settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente Trattato e
ad ogni domanda o debito risultante dalle Convenzioni sui prigionieri di guerra,
attualmente in vigore.
115.
Le disposizioni del presente articolo non dovranno essere interpretate
nel senso di recare pregiudizio ai diritti di proprietà sui cavi sottomarini,
che, allo scoppio delle ostilità, appartenevano al Governo italiano od a
cittadini italiani. Il presente paragrafo non precluderà l'applicazione, nei
riguardi dei cavi sottomarini, dell'articolo 79 e dell'Allegato XIV.
Art. 77.
116.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato i beni esistenti
in Germania ed appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, non
saranno più considerati come beni nemici e tutte le restrizioni fondate su tale
qualifica saranno abrogate.
117.
I beni identificabili appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini
italiani, che le Forze Armate germaniche o le autorità germaniche abbiano
trasferito con la violenza o la costrizione, dal territorio italiano in
Germania, dopo il 3 settembre 1943, daranno luogo a restituzione.
118.
La restituzione e la rimessa in pristino dei beni italiani saranno
effettuate in conformità delle misure che saranno adottate dalle Potenze che
occupano la Germania.
119.
Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che
fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze
che occupano la Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini
italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici
pendente alla data dell'8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da
altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati
acquisiti, prima del 1º settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata
applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad
accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di
perdite o di danni occorsi durante la guerra.
120.
L'Italia si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per
facilitare quei trasferimenti dei beni germanici in Italia, che verranno
stabiliti da quelle fra le Potenze occupanti la Germania che abbia facoltà di
disporre di detti beni.
Art. 78.
121.
In quanto non l'abbia già fatto, l'Italia ristabilirà tutti i legittimi
diritti ed interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, quali
esistevano alla data del 10 giugno 1940 e restituirà ad esse e ai loro
cittadini, tutti i beni ad essi appartenenti, nello stato in cui attualmente si
trovano.
122.
Il Governo italiano restituirà tutti i beni, diritti ed interessi di cui
al presente articolo, liberi da ogni vincolo o gravame di qualsiasi natura, a
cui possano essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza che la
restituzione dia luogo alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo
italiano. Il Governo italiano annullerà tutti i provvedimenti, compresi quelli
di requisizione, di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei
riguardi dei beni delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata
in vigore del presente Trattato. Nel caso in cui i beni non siano restituiti
entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, dovrà essere
presentata istanza alle autorità italiane nel termine di 12 mesi dall'entrata in
vigore del presente Trattato, salvo il caso in cui il richiedente sia in grado
di dimostrare che gli era impossibile di presentare la propria istanza entro il
termine suddetto.
123.
Il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti beni, diritti e
interessi di qualsiasi natura appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite,
quando tali trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione da
parte di Governi dell'Asse o di loro organi, durante la guerra.
124.
§
Il Governo italiano sarà responsabile della rimessa in ottimo stato dei
beni restituiti a cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo. Nei casi in cui i beni non possano essere restituiti o in
cui, per effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una
perdita, a seguito di lesioni o danno arrecato ad un bene in Italia, egli
riceverà dal Governo italiano, a titolo d'indennità, una somma di lire, fino
alla concorrenza di due terzi della somma necessaria, alla data del pagamento,
per l'acquisto di un bene equivalente o per compensare la perdita subita. In
nessun caso i cittadini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia
d'indennità, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini
italiani.
§
I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o
indirettamente partecipazioni in società o associazioni che non abbiano la
nazionalità di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane al
paragrafo 9 a) del presente articolo, ma che abbiano subito una perdita, a
seguito di lesione o danno arrecato a beni in Italia, saranno indennizzati ai
sensi dell'alinea a) di cui sopra. Tale indennità sarà calcolata in funzione
della perdita totale o del danno subito dalla società o associazione e il suo
ammontare, rispetto alla perdita o al danno subito, sarà nella medesima
proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti
cittadini nella società o associazione od associazione stessa.
§
L'indennità sarà versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma
d'imposizione fiscale. Tale indennità potrà essere liberamente spesa in Italia,
ma sarà sottoposta alle disposizioni, che siano via via in vigore in Italia in
materia di controllo dei cambi.
§
Il Governo italiano accorderà ai cittadini delle Nazioni Unite
un'indennità in lire, nella stessa misura prevista all'alinea a), per compensare
le perdite o i danni risultanti dall'applicazione di speciali provvedimenti,
adottati durante la guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano
invece ai beni italiani. Il presente alinea non si applica ai casi di lucro
cessante.
125.
5. Tutte le spese ragionevoli a cui darà luogo in Italia la procedura di
esame delle domande, compresa la determinazione dell'ammontare delle perdite e
dei danni, saranno a carico del Governo italiano.
126.
I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni
imposta, tassa, o contributo di carattere straordinario a cui il Governo
italiano o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia
nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del
presente Trattato, allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra
o per far fronte al costo delle forze di occupazione e delle riparazioni da
pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a
detto titolo percepite, dovranno essere restituite.
127.
Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si provvede con il
presente Trattato, l'Italia continuerà ad essere responsabile per le perdite o i
danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni
Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste.
Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo saranno
egualmente a carico del Governo italiano, rispetto ai beni appartenenti a
cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di
Trieste, ma soltanto nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le
disposizioni del paragrafo 14 dell'Allegato X e del paragrafo 14 dell'Allegato
XIV del presente Trattato.
128.
Il proprietario dei beni di cui trattasi e il Governo italiano potranno
concludere tra loro accordi in sostituzione delle disposizioni del presente
articolo.
129.
Ai fini del presente articolo:
§
L'espressione «cittadini delle Nazioni Unite» si applica alle persone
fisiche, che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle
società o associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite
alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, a condizione ch'esse già
possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell'Armistizio
con l'Italia. L'espressione «cittadini delle Nazioni Unite» s'applica anche a
tutte le persone fisiche e alle società o associazioni, che, ai sensi della
legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state considerate come
nemiche.
§
Il termine «proprietario» serve a designare il cittadino di una delle
Nazioni Unite, secondo la definizione datane all'alinea a) di cui sopra, che
abbia un titolo legittimo di proprietà sul bene di cui trattasi e si applica
anche al successore del proprietario, a condizione che tale successore sia
anch'egli cittadino delle Nazioni Unite, ai sensi dell'alinea a). Se il
successore ha acquistato il bene, quando questo era già danneggiato, il
venditore conserverà i suoi diritti all'indennità prevista dal presente articolo
senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l'acquirente,
ai sensi della legislazione locale.
§
Il termine «beni» serve a designare tutti i beni mobili e immobili,
materiali ed incorporei, compresi i diritti di proprietà industriale, letteraria
e artistica e tutti i diritti od interessi in beni di qualsiasi natura. Senza
pregiudizio delle disposizioni generali precedenti, l'espressione «beni delle
Nazioni Unite e dei loro cittadini» comprende tutti i bastimenti destinati alla
navigazione marittima e fluviale, compresi gli strumenti e l'armamento di bordo,
che hanno appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro cittadini o che sono stati
iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato battendo la
bandiera di una delle Nazioni Unite e che, posteriormente al 10 giugno 1940, sia
che si trovassero in acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono
state poste sotto il controllo delle autorità italiane come beni nemici o hanno
cessato di essere a libera disposizione in Italia delle Nazioni Unite o dei loro
cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorità italiane
in relazione all'esistenza di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite
e la Germania.
Art. 79.
130.
Ciascuna delle Potenze Alleate e Associate avrà il diritto di requisire,
detenere, liquidare o prendere ogni altra azione nei confronti di tutti i beni,
diritti e interessi, che, alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato
si trovino entro il suo territorio che appartengano all'Italia o a cittadini
italiani e avrà inoltre il diritto di utilizzare tali beni o proventi della loro
liquidazione per quei fini che riterrà opportuni, entro il limite dell'ammontare
delle sue domande o di quelle dei suoi cittadini contro l'Italia o i cittadini
italiani, ivi compresi i crediti che non siano stati interamente regolati in
base ad altri articoli del presente Trattato. Tutti i beni italiani od i
proventi della loro liquidazione, che eccedano l'ammontare di dette domande,
saranno restituiti.
131.
La liquidazione dei beni italiani e le misure in base alle quali ne verrà
disposto, dovranno essere attuate in conformità della legislazione delle Potenze
Alleate o Associate interessate. Per quanto riguarda detti beni, il proprietario
italiano non avrà altri diritti che quelli che a lui possa concedere la
legislazione suddetta.
132.
Il Governo italiano s'impegna a indennizzare i cittadini italiani, i cui
beni saranno confiscati ai sensi del presente articolo e non saranno loro
restituiti.
133.
Il presente articolo non pone l'obbligo per alcuna delle Potenze Alleate
o Associate, di restituire al Governo italiano od ai cittadini italiani, diritti
di proprietà industriale, né di contare tali diritti nei calcolo delle somme,
che potranno essere trattenute, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Il Governo di ognuna delle Potenze Alleate ed Associate avrà il diritto di
imporre sui diritti e interessi afferenti alla proprietà industriale sul
territorio di detta Potenza Alleata o Associata, acquisiti dal Governo italiano
o da cittadini italiani prima dell'entrata in vigore del presente Trattato,
quelle limitazioni, condizioni e restrizioni che il Governo della Potenza
Alleata o Associata interessata potrà considerare necessarie nell'interesse
nazionale.
134.
§
I cavi sottomarini italiani colleganti punti situati in territorio
jugoslavo saranno considerati come beni italiani in Jugoslavia, anche se una
parte di tali cavi si trovi a giacere al di fuori delle acque territoriali
jugoslave.
§
I cavi sottomarini italiani, colleganti un punto situato sul territorio
di una Potenza Alleata o Associata e un punto situato in territorio italiano,
saranno considerati beni italiani, ai sensi del presente articolo, per quanto
concerne gli impianti terminali e quella parte dei cavi che giace entro le acque
territoriali di detta Potenza Alleata o Associata.
135.
I beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno considerati
come comprendenti anche i beni italiani che abbiano formato oggetto di misure di
controllo, a causa dello stato di guerra esistente tra l'Italia e la potenza
Alleata o Associata, avente giurisdizione sui beni stessi, ma non
comprenderanno:
§
i beni del Governo italiano utilizzati per le esigenze delle
Rappresentanze diplomatiche o consolari;
§
i beni appartenenti ad istituzioni religiose o ad enti privati di
assistenza e beneficenza ed usati esclusivamente a fini religiosi o
filantropici;
§
i beni delle persone fisiche, che siano cittadini italiani, autorizzati a
risiedere sia sul territorio del paese, dove sono situati i beni, che sul
territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite esclusi i beni, che in qualsiasi
momento, nel della guerra, siano stati sottoposti a provvedimenti non
applicabili in linea generale ai beni dei cittadini italiani residenti nello
stesso territorio;
§
i diritti di proprietà sorti dopo la ripresa dei rapporti commerciali e
finanziari tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia o sorti da operazioni e
negozi tra il Governo di una delle Potenze Alleate o Associate e l'Italia dopo
il 3 settembre 1943;
§
i diritti di proprietà letteraria e artistica;
§
i beni dei cittadini italiani situati nei territori ceduti, a cui si
applicheranno le disposizioni dell'Allegato XIV;
§
fatta eccezione per i beni indicati all'articolo 74, capo A, paragrafo 2
b) e capo D paragrafo 1, i beni delle persone fisiche, residenti nei territori
ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, che non eserciteranno il diritto
d'opzione per la nazionalità italiana previsto dal presente Trattato, e i beni
delle società o associazioni, la cui sede sociale sia situata nei territori
ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, a condizione che tali società o
associazioni non appartengano o siano controllate da persone residenti in
Italia. Nei casi previsti dall'articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D,
paragrafo 1, la questione dell'indennità sarà regolata in conformità delle
disposizioni di cui all'articolo 74, capo E.
Art. 80.
Le Potenze Alleate e Associate dichiarano che i
diritti ad esse attribuiti in base agli articoli 74 e 79 del presente Trattato
esauriscono tutte le loro domande e le domande dei loro cittadini per perdite o
danni risultanti da fatti di guerra, ivi compresi i provvedimenti adottati
durante l'occupazione dei loro territori, che siano imputabili all'Italia e che
si svolsero fuori del territorio italiano, eccezione fatta delle domande fondate
sugli articoli 75 e 78.
Art. 81.
136.
L'esistenza dello stato di guerra non deve, di per sé, essere considerata
come precludente l'obbligo di pagare i debiti pecuniari risultanti da
obbligazioni e da contratti che erano in vigore, e da diritti, che erano stati
acquisiti prima dell'esistenza dello stato di guerra e che erano divenuti
esigibili prima dell'entrata in vigore del presente Trattato e che sono dovuti
dal Governo italiano o da cittadini italiani al Governo o ai cittadini di una
delle Potenze Alleate ed Associate o sono dovute dal Governo o da cittadini di
una delle Potenze Alleate ed Associate al Governo italiano od a cittadini
italiani.
137.
Salvo disposizioni espressamente contrarie contenute nel presente
Trattato, nessuna sua clausola dovrà essere interpretata nel senso di precludere
o colpire i rapporti di debito e credito, risultanti da contratti conclusi prima
della guerra, sia dal Governo, che da cittadini italiani.
Art. 82.
138.
In attesa della conclusione di trattati o accordi commerciali tra le
singole Nazioni Unite e l'Italia, il Governo italiano dovrà, durante i 19 mesi
che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, accordare a ciascuna
delle Nazioni Unite, che già accordano a titolo di reciprocità un trattamento
analogo all'Italia in tale materia, il trattamento seguente:
§
per tutto quanto si riferisce a dazi ed a tasse sull'importazione e
l'esportazione, alla tassazione interna delle merci importate e a tutti i
regolamenti in materia, le Nazione Unite godranno incondizionatamente della
clausola della nazione più favorita;
§
sotto ogni altro riguardo, l'Italia non adotterà alcuna discriminazione
arbitraria contro merci provenienti dal territorio o destinate al territorio di
alcuna delle Nazioni Unite, rispetto a merci analoghe provenienti dal territorio
o destinate al territorio di alcun'altra Nazione Unita, o di qualunque altro
paese straniero;
§
i cittadini delle Nazioni Unite, comprese le persone giuridiche, godranno
dello stesso trattamento dei cittadini e di quello della nazione più favorita,
in ogni questione che si riferisca al commercio, all'industria, alla navigazione
ed alle altre forme di attività commerciale in Italia. Tali disposizioni non si
applicheranno all'aviazione civile;
§
l'Italia non accorderà ad alcun paese diritti esclusivi o preferenziali,
per quanto riguarda le operazioni dell'aviazione civile nel campo dei traffici
internazionali e offrirà a tutte le Nazioni Unite condizioni di parità
nell'acquisizione dei diritti in materia di trasporti aerei commerciali
internazionali in territorio italiano, compreso il diritto di atterraggio per
rifornimento e riparazioni ed accorderà, per gli apparecchi civili operanti nel
campo dei traffici internazionali, a tutte le Nazioni Unite, su una base di
reciprocità e di non-discriminazione, il diritto di sorvolo sul territorio
italiano senza atterraggio. Queste disposizioni non dovranno recare pregiudizio
agli interessi della difesa nazionale dell'Italia.
139.
Gli impegni come sopra assunti dall'Italia, debbono intendersi soggetti
alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio conclusi
dall'Italia prima della guerra; e le disposizioni in materia di reciprocità
accordate da ciascuna delle Nazioni Unite debbono intendersi soggette alle
eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio da ciascuna di dette
Nazioni.
Art. 83.
140.
Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell'applicazione degli
articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVIII, parte B, del presente
Trattato, dovrà essere sottoposta ad una Commissione di Conciliazione, composta
di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un
rappresentante del Governo italiano, esercitanti le loro funzioni su una base di
parità. Se entro tre mesi dal giorno in cui la controversia è stata sottoposta
alla Commissione di Conciliazione, nessun accordo è intervenuto, ciascuno dei
due Governi potrà chiedere che sia aggiunto alla Commissione un terzo membro,
scelto di comune accordo tra i due Governi, tra i cittadini di un terzo paese.
Qualora entro due mesi, i due Governi non riescano ad accordarsi sulla scelta di
un terzo membro, i Governi si rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma dell'Unione
Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali
provvederanno a designare il terzo membro della Commissione. Se gli Ambasciatori
non riescono a mettersi d'accordo entro un mese sulla designazione del terzo
membro, l'una o l'altra parte interessata potrà chiedere al Segretario Generale
delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.
141.
Quando una Commissione di Conciliazione sia stata costituita ai sensi del
paragrafo 1 di cui sopra, essa avrà giurisdizione su tutte le controversie che,
in seguito, possano sorgere tra la Nazione Unita interessata e l'Italia, in sede
di applicazione o di interpretazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV,
XV, XVI e XVII, Parte B, del presente Trattato ed eserciterà le funzioni ad essa
devolute dalle dette disposizioni.
142.
Ciascuna Commissione di Conciliazione determinerà la propria procedura,
adottando norme conformi alla giustizia e all'equità.
143.
Ciascun Governo pagherà gli onorari del membro della Commissione di
Conciliazione ch'esso abbia nominato e di ogni agente ch'esso Governo possa
designare per rappresentarlo davanti alla Commissione. Gli onorari del terzo
membro saranno fissati mediante accordo speciale tra i Governi interessati e
tali onorari, così come le spese comuni di ogni Commissione, saranno pagati per
metà da ciascuno dei due Governi.
144.
Le parti si impegnano a far in modo che le loro autorità forniscano
direttamente alla Commissione di Conciliazione tutta l'assistenza che sarà in
loro potere di fornire.
145.
La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione
costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come
definitiva e obbligatoria.
Art. 84.
Gli articoli 75, 78, 82 e l'Allegato XVII del
presente Trattato si applicheranno alle Potenze Alleate e Associate e a quelle
Nazioni Unite, che abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia o con
cui l'Italia abbia rotto le relazioni diplomatiche. Questi articoli e l'Allegato
suddetto, si applicheranno anche all'Albania e alla Norvegia.
Art. 85.
Le disposizioni degli Allegati VIII, X, XIV, XV,
XVI e XVII, come pure quelle degli altri Allegati, saranno considerate come
parte integrante del presente Trattato e ne avranno lo stesso valore ed effetto.
Art. 86.
146.
Durante un periodo che non supererà i diciotto mesi, a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli Ambasciatori a Roma
dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della
Francia, agendo di comune accordo, rappresenteranno le Potenze Alleate ed
Associate, per trattare con il Governo italiano ogni questione relativa
all'esecuzione e all'interpretazione del presente Trattato.
147.
I Quattro Ambasciatori daranno al Governo italiano i consigli, i pareri
tecnici ed i chiarimenti che potranno essere necessari per assicurare
l'esecuzione rapida ed efficace del presente Trattato, sia nella lettera che
nello spirito.
148.
Il Governo italiano fornirà ai Quattro Ambasciatori tutte le informazioni
necessarie e tutta l'assistenza di cui essi potranno aver bisogno nell'esercizio
delle funzioni ad essi conferite dal presente Trattato.
Art. 87.
149.
Salvo i casi per i quali una diversa procedura sia prevista da un
articolo del presente Trattato, ogni controversia relativa all'interpretazione
od all'esecuzione del presente Trattato, che non sia stata regolata per via di
negoziati diplomatici diretti, sarà sottoposta ai Quattro Ambasciatori, che
procederanno ai sensi dell'articolo 86. In tal caso però gli Ambasciatori non
saranno tenuti ad osservare i termini di tempo fissati in detto articolo. Ogni
controversia di tale natura, ch'essi non abbiano regolato entro un periodo di
due mesi, salvo che le parti interessate si mettano d'accordo su un altro mezzo
per dirimere la controversia stessa, sarà sottoposta, a richiesta di una o
dell'altra delle parti, ad una Commissione composta di un rappresentante di
ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo tra le due
parti tra i cittadini di un terzo paese. In mancanza di accordo tra le due parti
entro un mese sulla questione della designazione di detto terzo membro l'una o
l'altra delle parti potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di
procedere alla relativa designazione.
150.
La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione
costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come
definitiva e obbligatoria.
Art. 88.
151.
Ogni altro membro delle Nazioni Unite che sia in guerra con l'Italia e
che non sia firmatario del presente Trattato, e l'Albania, potranno aderire al
Trattato e, dal momento dell'adesione, saranno considerati come Potenze
Associate ai fini del presente Trattato.
152.
Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Governo della
Repubblica francese e avranno valore dal momento del loro deposito.
Art. 89.
Le disposizioni del presente Trattato non
conferiranno alcun diritto o beneficio ad alcuno Stato designato nelle Premesse
come una delle Potenze Alleate e Associate o ai rispettivi cittadini, finché
detto Stato non sia divenuto parte contraente del Trattato, attraverso il
deposito del proprio strumento di ratifica.
Art. 90.
Il presente Trattato, di cui il testo francese,
inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato dalle Potenze Alleate e
Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall'Italia. Esso entrerà in
vigore immediatamente dopo il deposito delle ratifiche da parte della Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e
dell'Irlanda del Nord, degli stati Uniti d'America e della Francia. Gli
strumenti di ratifica saranno, nel più breve tempo possibile, depositati presso
il Governo della Repubblica francese.
Per quanto concerne ciascuna delle Potenze Alleate
o Associate, i cui strumenti di ratifica saranno depositati in epoca successiva,
il Trattato entrerà in vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà
depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che rimetterà
copie autentiche a ciascuno degli Stati firmatari.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
153.
Carte (vedi raccolta a parte)
154.
Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le
modificazioni di cui all'articolo 2
155.
Garanzie relative al Moncenisio e alla regione di Tenda e di Briga
156.
Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Austriaco in data 5
settembre 1946
157.
Approvvigionamento dell'acqua per il comune di Gorizia e dintorni
158.
Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste
159.
Strumento relativo al regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste
160.
Strumento relativo al Porto Franco di Trieste
161.
Disposizioni tecniche relative al Territorio Libero di Trieste
162.
Disposizioni economiche e finanziarie relative al Territorio Libero di
Trieste
163.
Dichiarazione comune dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito,
degli Stati Uniti d'America e della Francia concernente i possedimenti
territoriali italiani in Africa
164.
Elenco delle navi da guerra:
§
che l'Italia può conservare
§
che l'Italia deve consegnare
165.
Definizioni:
§
Termini navali
§
Istruzione militare, navale ed aerea
§
Definizione ed elenco del materiale bellico
§
Definizione dei termini «Smilitarizzazione» e «Smilitarizzato»
166.
Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti
167.
Disposizioni speciali concernenti certe categorie di beni:
§
Proprietà industriale, letteraria ed artistica
§
Assicurazioni
168.
Contratti, prescrizione, titoli all'ordine
169.
Tribunali delle prede e giudizi
ALLEGATO I
CARTE ALLEGATE AL TRATTATO DI PACE CON L'ITALIA
(VEDI RACCOLTA A PARTE)
A) Frontiere dell'Italia (articolo 1).
B) Frontiera franco-italiana (articolo 2).
C) Frontiera italo-jugoslava (articolo 3).
D) Frontiera del Territorio Libero di Trieste
(articoli 4 e 22).
E) Zone marittime definite all'Articolo 11 del
presente Trattato.
ALLEGATO II
FRONTIERA FRANCO-ITALIANA
Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a
cui si applicano le modificazioni di cui all'art. 2
Passo del Piccolo San Bernardo
Riferimento: carta 1:20.000: Ste Foy Tarentaise
Numeri 1 e 2
Il nuovo confine segue un tracciato che parte
dalla cresta rocciosa di Lancebranlette, poi, discendendo verso oriente, segue
la linea dello spartiacque al livello di 2180 metri donde passa alla colonna
Joux (2188). Di qui, seguendo ancora la linea dello spartiacque, risale alla
Costa del Belvedere di cui segue gli affioramenti rocciosi, risale il Monte
Belvedere, di cui contorna la cima, lasciando quest'ultimo in territorio
francese a 120 metri dalla frontiera e passando per le quote 2570, 2703, la
Bella Valletta e la quota 2746, si ricongiunge all'antico confine al Monte
Valaisan.
Ripiano del Moncenisio
Riferimento; carte 1:20.000 di Lanslebourg N. 5-6
e 7-8 e di Monte D'Ambin, N. 1-2
Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona
l'antica frontiera a Monte Tour, segue verso occidente la linea di demarcazione
amministrativa, che figura nella carta, segue poi il Vitoun dal punto in cui
incontra il suo braccio settentrionale e ne discende il corso fino alla Rocca
della Torretta.
Continuando poi a seguire la linea degli
affioramenti rocciosi, raggiunge il torrente che viene dall'Alpe Lamet e
discende con esso fino alla base della scarpata rocciosa lungo la quale esso
corre per circa 800 metri fino alla linea del thalweg, ad un punto situato a
circa 200 metri al nord della quota 1805.
Prosegue quindi fino alla sommità del tratto di
terreno franoso che domina Ferrera Cenisio a circa 300 metri da questa e
continuando verso occidente, raggiunge la strada che circonda ad est il Rne.
Paradiso, a 400 metri ad ovest dello spiazzo terminale (1854), per lasciarla
subito e piegare a sud.
Taglia la strada di Bar Cenisia in un punto a
circa 100 metri a sud-est del Rifugio No. 5, traversa il thalweg in direzione
del lago S. Giorgio, segue all'incirca la costa 1900 fino alla quota 1907,
costeggia poi la riva meridionale del lago d'Arpon e raggiunge la cima rocciosa
che continua a seguire in direzione sud-ovest fino alla confluenza dei torrenti
che scendono dal Ghiacciaio di Bard ad un punto a circa 1400 metri a sud-ovest
del lago d'Arpon.
Di qui, piegando verso sud, segue all'incirca la
costa 2500, passa per quota 2579 e poi correndo lungo la costa 2600 raggiunge il
lago della Vecchia e si ricongiunge alla linea di demarcazione amministrativa
segnata sulla carta a 700 metri circa a sud-est del lago, al sentiero di Passo
d'Avanza che segue lungo le scarpate rocciose fino all'antica frontiera, a metà
strada tra il Col della Vecchia e il Colle del Clapier.
Monte Tabor
Riferimento: carte 1: 20.000 di Nevache, N. 1-2,
5-6, e 7-8
Dalla Cima de la Planette al Rocher de Guion (Cima
del Sueur)
Il nuovo confine segue un tracciato che lascia
l'attuale frontiera a Cima de La Planette e, procedendo verso mezzogiorno, segue
la cresta attraverso le quote 2980, 3178, la Rca. Beraude (3228), le quote 2842,
2780, 2877, il Passo della Gallina (2671), le quote 2720, 2806 e la Punta
Quattro Sorelle (2700).
Discendendo il pendio ad oriente di questa cima,
il tracciato lascia in territorio francese la quota 2420, di dove raggiunge e
segue ad est il sentiero che conduce agli edifici situati a circa 200 metri da
quota 2253, restando detto sentiero e detti edifici in territorio francese.
Entra poi in un thalweg che passa a circa 300 metri a nord-est di quota 1915,
donde raggiunge l'estremità nord-occidentale del bacino che, nella Vallée
Etroite (Valle Stretta) alimenta le centrali idroelettriche di Sette Fontane,
lasciando detto bacino e dette centrali in territorio italiano. Contornando il
bacino a sud, raggiunge il crocevia a quota 1499.
Segue poi il sentiero che affianca strettamente la
costa 1500 lungo l'estremità dei boschi e che conduce a Comba della Gorgia,
vicino a costa 1580; risale poi il thalweg verso quota 1974 e raggiunge
l'estremità delle scarpate rocciose di La Sueur, segnate dalle quote 2272, 2268,
2239, 2266, 2267, mantenendosi su detta estremità sinché non incontra l'antica
frontiera. La cresta delle roccie ed il sentiero che corre lungo di essa resta
in territorio francese.
Chaberton
Riferimento: carte 1: 20.000 di Briançcon N. 3-4
Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona
l'antica frontiera a quota 3042 (a nord della quota 3070 e della Pointe des
Trois Scies) e segue la cresta rocciosa fino alla Croce del Vallonetto. Dalla
Croce del Vallonetto piega verso sud lungo la cresta rocciosa e raggiunge la
strada del Chaberton nel punto in cui quest'ultima entra nell'avvallamento
circolare del Clot des Morts.
Traversata detta strada e il thalweg che la
delimita, il tracciato segue all'incirca per 1250 metri la costa 2300, che, sul
terreno, segue verso sud-est una serie di affioramenti rocciosi e di detriti,
poi taglia direttamente il versante orientale del Monte Chaberton, raggiunge un
punto a circa 400 metri ad ovest della quota 2160, lasciando in territorio
francese il pilone intermedio della teleferica che vi si trova.
Di là si dirige direttamente, attraverso una serie
di sbarramenti rocciosi e di dirupi, verso la posizione (non segnata sulla
carta) di La Fontaine des Chamois, vicino alla quota 2228 (circa 1400 metri a
nord-est di Clavières), che fiancheggia verso est, seguendo la seconda curva
della strada che unisce questo punto alla caserma fortificata del Chaberton,
sulla strada da Cezanne (Cesana) a Clavières, lasciando le opere fortificate di
La Fontaine des Chamois in territorio francese.
Di qui, seguendo in un primo momento in direzione
sud la linea di demarcazione comunale segnata sulla carta e poi lo sbarramento
roccioso a circa 400 metri a nord della strada ClavièresìCézanne (Cesana), piega
verso sud-ovest passando ai piedi della parete rocciosa, a una distanza da
quest'ultima, sufficiente per consentire la costruzione di una strada a doppia
circolazione.
Contornando così a nord il villaggio di Clavières,
che resta in territorio italiano, il tracciato raggiunge il Rio Secco a circa
200 metri a monte del ponte di Clavières, ne discende il corso, segue poi il
corso della Doire Ripaire (Dora Riparia) fino alla strada da Clavières a Val
Gimont, che è lasciata all'Italia e segue quindi detta strada fino al ponte sul
Gimont.
Risalendo il corso di quest'ultimo per circa 300
metri, il tracciato l'abbandona poi per seguire la mulattiera che lo porta fino
al pilone superiore della teleferica di Clavières (Col du Mont Fort du Boeuf)
che è lasciato in territorio francese. Poi, attraverso la cresta, si ricongiunge
all'attuale frontiera a Mont La Plane, posto di frontiera 251. La strada della
Valle del Gimont è lasciata in territorio italiano.
Valli superiori della Tinea,
della Vesubie e della Roya
1. Dalla Cima di Colla Longa alla Cima di
Mercantour
Riferimenti: carte 1: 20.000 di St. Etienne de
Tinée, N. 3-4 e 7-8 e di Les Trois Ponts, N. 5-6
Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona
la vecchia frontiera alla Cima di Colla Longa e, procedendo verso oriente e
seguendo la linea dello spartiacque, va lungo le creste rocciose passando per le
quote 2719, 2562, il Colle di Seccia, raggiunge a quota 2760 la Testa dell'Autaret,
passa per quota 2672 al Colle della Guercia (2456) e per le quote 2640, 2693 e
2689, raggiunge le Rocche di Saboulé e ne segue la cresta nord.
Seguendo la cresta, il tracciato passa per le
quote 2537, 2513, Passo del Lausfer (2461) e quota 2573 fino alla Testa Auta del
Lansfer (2587), donde piega verso sud fino a Testa Colle Auta, passando Cima del
Lausfer (2554) e lasciando detta quota in Italia.
Di qui, attraverso quota 2484 e seguendo il
sentiero di cresta, che rimane in territorio francese, attraverso quote 2240 e
2356 ed il Passo di S. Anna e quote 2420 e 2407, raggiunge un punto a circa 80
metri a sud di quota 2378 (Cima Moravacciera). Seguendo il sentiero di cresta,
lasciato in territorio francese, passa per la Testa Ga del Caval e quota 2331,
lasciate entrambe in territorio francese e poi, abbandonando il sentiero,
continua sulla cresta di Testa dell'Adreck (2475) e, attraverso il Colle della
Lombarda e quota 2556, raggiunge Cima della Lombarda (2801).
Ripiegando verso sud-est, segue quindi la cresta
rocciosa e passando per il Passo di Peania, Cima di Vermeil, quota 2720,
lasciata in territorio francese, Testa Cba, Grossa (2792), Passo del Lupo (2730)
e quota 2936, raggiunge Monte Malinvern.
Di qui, in direzione sud, attraverso quote 2701,
2612 e Cima di Tavels (2804) e poi in direzione est attraverso quota 2823,
raggiunge Testa del Claus (2889).
Poi, piegando in direzione generale sud-est,
traversa il Passo delle Portette, passa per quota 2814 e Testa delle Portette,
quota 2868, Testa Margiola (2831), Caire di Prefouns (2840), Passo del Prefouns
(2620), Testa di Tablasses (2851), Passo di Bresses (2794) e Testa di Bresses
(2820) e passando per Cima di Fremamorta (2731), Colle Fremamorta, quote 2625,
2675 e 2539, Cima di Pagari (2686), Cima di Naucetas (2706), quote 2660, 2673 e
Colle di Ciriegia (2581), raggiunge Cima di Mercantour (2775).
2. Da Cima di Mercantour a Monte Clapier
Riferimento: carta 1: 20.000: Les Trois Ponts, N.
5-6 e carta italiana 1: 20.000: Madonna delle Finestre
Dalla Cima di Mercantour procede per quota 2705,
Colle Mercantour (2611), Cima Ghilie (2998), le quote 2939 e 2955, Testa della
Rovina (2981), qiota 2844 e 2862, Passo della Rovina, Caire dell'Agnel (2935,
2867, 2784), Cima del Caire Agnel (2830), Cima Mallariva (2860), Cima Cairas
(2831), Cima Cougourda (2881, 2921), Cima dei Gaisses (2896), quote 2766, 2824,
Cima del Lombard (2842), quote 2831, 2717, 2591, 2600 e 2582, Boccia Foro, Cima
delle Finestre (2657), Col delle Finestre, quote 2634, 2686, 2917, e raggiunge
Cima dei Gelas (3143) e, attraverso quote 3070, Cima della Maledia (3061), donde
segue poi il sentiero di Passo del Pagari (2819); quindi, seguendo la linea di
demarcazione comunale, segnata sulla carta, raggiunge il Passo di Monte Clapier
(2827) e contorna il Monte Clapier (3045) a nord e ad est, seguendo la linea di
demarcazione amministrativa segnata sulla carta.
3. Dal Monte Clapier al Colle di Tenda
Riferimento: carta italiana 1: 20.000: Madonna
delle Finestre e Colle di Tenda
Dal Monte Clapier, il tracciato segue la linea di
demarcazione amministrativa rappresentata sulla carta da quote 2915, 2887 e
2562, dal Passo dell'Agnel e da quota 2679, fino a Cima dell'Agnel (2775). Si
dirige poi verso oriente, seguendo sempre la linea di demarcazione
amministrativa rappresentata sulla carta da quote 2845 e 2843 delle Roccie dell'Agnel;
raggiunge poi Cima della Scandeiera (2706), attraverso il Colle del Sabbione
(2332), prosegue per quote 2373, 2226, 2303 e 2313 fino a Cima del Sabbione
(2610), quota 2636, Punta Peirafica, quote 2609, 2585, 2572, 2550 e raggiunge la
Rocca dell'Abisso (2755). II tracciato si mantiene ancora sulla linea di
demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino ad est della quota 2360,
poi corre lungo gli affioramenti rocciosi a nord di Rne, Pian Misson, da cui
raggiunge il sentiero di Monte Becco Rosso e lo segue a nord delle quote 2181,
2116 e 1915; costeggia quindi per circa un chilometro la strada in direzione
nord prima di riprendere il sentiero surricordato fino al Colle di Tenda. Il
sentiero e la parte di strada nazionale sopramenzionata rimangono in territorio
francese.
4. Dal Colle di Tenda alla Cima Missun
Riferimento: carta italiana 1: 20.000: Tenda e
Certosa di Pesio
Dal Colle di Tenda il tracciato, lasciando il
sentiero in territorio francese, prosegue fino a quote 1887 e 2206, poi
abbandona il sentiero per seguire sulla cresta la linea di demarcazione
amministrativa segnata sulla carta; quindi passando per quota 2262 raggiunge
Cima del Becco (2300).
Dirigendosi verso nord e lungo la linea di
demarcazione amministrativa segnata sulla carta, raggiunge il Col della Perla
(2086), segue il sentiero che corre lungo gli affioramenti rocciosi di Cima del
Cuni fino al Col della Boiara, dove l'abbandona per seguire la cresta in
direzione nord. Il sentiero sopramenzionato rimane in territorio francese.
Costeggiando l'affioramento roccioso, prosegue
fino a quota 2275, raggiunge Testa Ciaudon (2386), corre lungo le scarpate
rocciose, attraversa Colle Piana (2219) e raggiunge quota 2355 del Monte delle
Carsene, che è lasciato in territorio francese; segue poi la cresta nord di
detto monte per Punta Straldi (2375), quote 2321 e 2305, fino a Passo Scarason,
poi piega a nord fino alla quota 2352, dove incontra la linea di demarcazione
amministrativa segnata sulla carta e segue detta linea attraverso quote 2510 e
2532, fino a Punta Marguareis (2651).
Deviando verso mezzogiorno, segue poi la cresta,
passa quota 2585 e discendendo lungo lo spigolo roccioso, raggiunge Colle del
Lago dei Signori.
Seguendo il sentiero di cresta, che rimane in
territorio francese e seguendo quindi la cresta stessa, raggiunge Cima di
Pertega (2402), scende lungo la cresta rocciosa fino al Colle delle Vecchie
(2106); di qui segue il sentiero di cresta, che lascia in territorio francese,
attraverso quote 2190, 2162 Cima del Vescovo (2257) e Cima di Velega (2366),
fino a Monte Bertrand.
Da Monte Bertrand (2481) il tracciato segue la
linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino a Colle Rossa,
dove riprende il sentiero di cresta che poi costeggia passando attraverso quote
2179 e 2252 fino a Cima Missun (2356); contornando quindi questa cima verso est,
continua a seguire il sentiero sopramenzionato, che rimane in territorio
francese.
5. Da Cima Missun a Col de Pegairole
Riferimento: carta 1: 20.000 Pointe de Lugo, N.
1-2 e 5-6
Seguendo lo stesso sentiero di cresta il tracciato
attraversa Colla Cravirora e passa ad est della quota 2265 fino a Punta Farenga.
Abbandona poi il sentiero per contornare ad est la Cima Ventosa, dopodiché
raggiunge il sentiero del Passo di Tanarello, lasciando in Francia le
costruzioni dall'altra parte del sentiero. Il tracciato passa poi lungo il Monte
Tanarello, attraversa Passo Basera (2038), contorna il Monte Saccarello, che è
lasciato a circa 300 metri in direzione di occidente, poi, seguendo prima la
cresta rocciosa e quindi il sentiero fino al Passo di Collardente, raggiunge la
cresta che conduce al Monte Collardente, lasciando quota 1762 in territorio
francese. A questo punto costeggia un sentiero che è lasciato in territorio
italiano e raggiunge il Monte Collardente, lasciando in territorio francese il
sentiero che lo attraversa. Il tracciato segue poi questo sentiero attraverso la
Bassa di Sanson ad est ed a sud di quota 1769 fino alle costruzioni situate a
circa 500 metri ad est di Testa della Nava (1934), che sono lasciate in
territorio francese.
Abbandonando la strada all'altezza di dette
fabbriche, raggiunge in cresta la strada lungo la cresta di Testa di Nava, che
rimane in territorio francese e la segue fino alle fabbriche a sud-est della
Cima di Marta o Monte Vacche, contornandolo dall'est.
Di qui, lungo la strada di cresta, lasciata in
territorio francese, contorna il Monte Ceriana, abbandona la strada per
raggiungere il Monte Grai (2014), la riprende di nuovo al Col (1875), la segue
per contornare Cima della Valletta e Monte Pietravecchia, fino alla cresta
rocciosa.
Attraversa poi la Gola dell'Incisa, raggiunge per via della cresta e quota 1759
il Monte Toraggio (1972), e poi Cima di Logambon e la Gola del Corvo, contorna
il Monte Bauso e Monte Lega (1552, 1563 e 1556) e segue la cresta giù fino al
Passo di Muratone.
Lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, arriva fino a Monte
Scarassan, al sud di Monte Battolino e di quota 1358, raggiungendo Colla
Pegairole.
6. Da Colla Pegairole a Monte Mergo
Riferimento: carta 1:20.000 di Pointe de Lugo N.
5-6, San Remo N. 1-2 e Menton N. 3-4
Da Colla Pegairole il tracciato segue la linea di
demarcazione amministrativa segnata sulla carta, lasciando Cisterne alla
Francia, risale Monte Simonasso, discende fino al Col e segue la strada fino a
Margheria Suan, che lascia in territorio francese, mentre i chalets rimangono in
territorio italiano.
Continuando a seguire la strada, lasciata in
territorio francese, passa ad est di Testa d'Alpe, per Fontana dei Draghi, per
le sorgenti di quota 1406, per quota 1297, contorna Colla Sgora ad est, passa
per quota 1088, 1016 e 1026, attraversa la cresta rocciosa di Monte Colombin,
segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta lungo Cima di
Reglie (846 e 858), abbandona detta linea in direzione sud-ovest per seguire la
cresta di Serra dell'Arpetta (543, 474 e 416) fino al thalweg della Roya, che
attraversa a circa 200 metri a nord-ovest del ponte di Fanghetto.
Il tracciato risale poi il thalweg della Roya fino
ad un punto situato a circa 350 metri dal ponte sopramenzionato. Abbandona la
Roya a detto punto e si dirige a sud-ovest verso quota 566. Da questo punto
procede verso ovest fino ad incontrare il burrone che discende verso Olivetta;
lo segue fino alla strada, lasciando in territorio italiano le abitazioni
situate sulla strada stessa, risale la Val di Trono per circa 200 metri e poi si
dirige verso quota 410, fino alla strada tra Olivetta e S. Girolamo. Di qui,
dopo aver seguito la strada per cento metri circa verso sud-est, riprende la
direzione generale di sud-ovest fino a quota 403, proseguendo per circa 20 metri
lungo ed a sud della strada segnala sulla carta. Da quota 403 segue la cresta di
Punta Becche fino a quota 379, poi, dirigendosi di nuovo verso sud-ovest,
attraversa il Bevera, seguendo il thalweg verso Monte Mergo, che contora a sud a
circa 50 metri dalla cima (686) lasciata in territorio francese, e raggiunge
l'attuale frontiera ad un punto situato a circa 100 metri a sud-ovest di detta
cima.
ALLEGATO III
GARANZIE RELATIVE AL MONCENISIO E ALLA REGIONE
DI TENDA-BRIGA (VEDI ARTICOLO 9)
A) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE
ALL'ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DEL RIPIANO DEL MONCENISIO
§
Garanzie relative alla fornitura d'acqua del lago del Moncenisio per la
produzione d'energia idroelettrica
- La Francia controllerà il rifornimento
dell'acqua del lago del Moncenisio alle condotte sotterranee che
alimentano le centrali idroelettriche di Gran Scala, di Venaus e
di Mompantero, in modo da assicurare a dette centrali quei
quantitativi d'acqua a quel ritmo di flusso di cui l'Italia
potrà aver bisogno.
- La Francia riparerà, conserverà in buono
stato di funzionamento e rinnoverà quando sia necessario, tutti
gli impianti occorrenti per il controllo e la fornitura
dell'acqua, in conformità dell'alinea a), in quanto detti
impianti si trovino in territorio francese.
- La Francia informerà l'Italia a richiesta
di quest'ultima, del volume d'acqua esistente nel lago del
Moncenisio e darà al riguardo ogni altra informazione, per
consentire all'Italia di determinare i quantitativi d'acqua e il
ritmo di fiusso, con cui dovranno essere alimentate le dette
condotte sotterranee.
- La Francia darà esecuzione alle
disposizioni che precedono, con il dovuto riguardo all'economia
e farà pagare all'Italia le relative spese effettivamente
sostenute.
§
Garanzie relative all'energia elettrica prodotta dalla centrale
idroelettrica di Gran Scala
- La Francia farà funzionare l'impianto
idroelettrico di Gran Scala, in modo da produrre (sotto riserva
del controllo della fornitura d'acqua, come disposto dalla
Garanzia I), i quantitativi di energia elettrica di cui l'Italia
potrà aver bisogno, al ritmo da essa richiesto, dopo aver
coperto il fabbisogno locale (che non dovrà superare
sensibilmente il fabbisogno attuale) della regione vicina a Gran
Scala, situata in territorio francese.
- La Francia farà funzionare l'impianto di
pompe adiacente alla centrale di Gran Scala, in modo da far
affluire l'acqua al lago del Moncenisio, nella misura e nel
momento in cui l'Italia possa averne bisogno.
- La Francia riparerà, conserverà in buono
stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti
gli impianti costituenti la centrale idroelettrica di Gran
Scala, compreso l'impianto di pompe e la linea di trasmissione,
con relativa attrezzatura, congiungente la centrale di Gran
Scala con la frontiera franco-italiana.
- La Francia assicurerà, attraverso la linea
congiungente Gran Scala con la frontiera francoitaliana, il
trasporto dell'energia elettrica, come sopra occorrente
all'Italia e consegnerà tale energia all'Italia nel punto in cui
la linea di trasmissione taglia la frontiera franco-italiana per
entrare in territorio italiano.
- La Francia manterrà il voltaggio e la
frequenza dell'energia fornita in conformità delle disposizioni
di cui sopra, a quel livello che l'Italia potrà ragionevolmente
richiedere.
- La Francia prenderà accordi con l'Italia
per quanto riguarda il collegamento telefonico tra Gran Scala e
l'Italia e resterà in contatto con l'Italia al fine di
assicurare che la centrale di Gran Scala, l'impianto delle pompe
e la linea di trasmissione siano fatte funzionare in modo
conforme alle garanzie sopraenunciate.
- Il prezzo che la Francia dovrà fissare e
l'Italia dovrà pagare per l'energia elettrica messa a
disposizione dell'Italia e prodotta dalla centrale elettrica di
Gran Scala (dopo che siano soddisfatte le necessità locali
sopradette) dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per
la fornitura di analoghi qualitativi di elettricità d'origine
idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze del
Moncenisio o in altre regioni in cui si abbiano condizioni
analoghe.
§
Durata delle garanzie
Salvo che non sia altrimenti convenuto tra la Francia e l'Italia, le garanzie di
cui trattasi resteranno perpetuamente in vigore.
§
Commissione tecnica di sorveglianza
Una Commissione tecnica di sorveglianza, franco-italiana, comprendente un egual
numero di membri francesi ed italiani, sarà creata per sorvegliare e facilitare
l'esecuzione delle clausole di garanzia di cui sopra, che hanno per oggetto di
assicurare all'Italia i mezzi identici a quelli di cui essa disponeva quanto ad
energia idroelettrica ed al rifornimento idrico proveniente dal lago del
Moncenisio, prima della cessione di questa regione alla Francia. Rientrerà anche
tra le funzioni della Commissione tecnica di sorveglianza quella di cooperare
con i competenti servizi tecnici francesi per accertarsi che la sicurezza delle
valli sottostanti non sia compromessa.
B) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE
ALL'ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DELLA REGIONE DI TENDA-BRIGA ALLA FRANCIA
§
Garanzie per assicurare all'Italia l'energia elettrica prodotta dai due
generatori a frequenza 16 2/3 della centrale idroelettrica di S. Dalmazzo e
l'energia elettrica prodotta alla frequenza di 50 dalle centrali idroelettriche
di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, in eccedenza al quantitativo proveniente da
dette centrali, che sia necessario alla Francia per alimentare le zone di Sospel,
Mentone e Nizza, finché non siano ricostruite le centrali idroelettriche
distrutte a Breil e Fontan, rimanendo inteso che dette forniture andranno
diminuendo, man mano che le centrali di cui trattasi saranno ricostruite e non
dovranno comunque superare 5000 Kilowatts di potenza e 3.000.000 di Kilowatt-ore
al mese che, se la ricostruzione delle centrali non incontrerà speciali
difficoltà, i lavori saranno completati non oltre la fine del 1947:
- La Francia farà funzionare i detti
impianti in modo da produrre (salve le limitazioni che possano
essere imposte dal volume di acqua disponibile e tenendo conto,
per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle
centrali situate a valle) i quantitativi di energia elettrica di
cui l'Italia possa aver bisogno, al ritmo richiesto, in primo
luogo, in corrente della frequenza 16 2/3, per le ferrovie
italiane della Liguria e del Piemonte meridionale e in secondo
luogo, in corrente della frequenza 50, per usi generali, dopo
che siano stati coperti il fabbisogno della Francia per Sospel,
Mentone e Nizza, come è detto più sopra, e le necessità locali
dei dintorni di San Dalmazzo;
- La Francia riparerà, conserverà in buono
stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti
gli impianti costituenti le centrali idroelettriche di Le Mesce,
San Dalmazzo e Confine, comprese le linee di trasmissione con
relative attrezzature congiungenti le centrali di Le Mesce e di
Confine con la centrale di San Dalmazzo e le linee di
trasmissione principali con relative attrezzature, che vanno
dalla centrale di San Dalmazzo alla frontiera franco-italiana;
- La Francia informerà l'Italia, a richiesta
di quest'ultima, del flusso dell'acqua a Le Mesce e a Confine e
del volume d'acqua in riserva a San Dalmazzo e darà al riguardo
ogni altra informazione, per consentire all'Italia di
determinare il suo fabbisogno di energia elettrica in conformità
alle disposizioni dell'alinea a);
- La Francia assicurerà, attraverso le linee
principali congiungenti San Dalmazzo con la frontiera
franco-italiana, il trasporto dell'energia elettrica richiesta
dall'Italia in base alle necessità sopradette e consegnerà tale
energia all'Italia, nei punti in cui le linee di trasmissione
principali tagliano la frontiera franco-italiana per entrare in
territorio italiano;
- La Francia manterrà il voltaggio e la
frequenza dell'energia fornita in conformità alle disposizioni
di cui sopra, a quel livello che all'Italia potrà effettivamente
abbisognare;
- La Francia prenderà delle intese con
l'Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra San
Dalmazzo e l'Italia e resterà in contatto con l'Italia per
assicurare che le dette centrali idroelettriche e le linee di
trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle
garanzie sopraenunciate.
§
2. Garanzia relativa al prezzo che la Francia farà pagare all'Italia per
l'energia elettrica messa a disposizione dell'Italia ai sensi del paragrafo 1 di
cui sopra, fino alla cessazione della fornitura, in conformità al paragrafo 3 di
cui in appresso:il prezzo che la Francia fisserà e l'Italia dovrà pagare per
l'energia elettrica messa a disposizione dell'Italia e prodotta dalle centrali
idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, dopo che siano soddisfatti
il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza e le necessità locali
dei dintorni di San Dalmazzo, in conformità alle disposizioni dell'alinea a)
della Garanzia 1, dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per le
forniture di analoghi quantitativi di elettricità d'origine idroelettrica in
territorio francese, nelle vicinanze dell'Alta Valle della Roya o in altre
regioni in cui si verifichino analoghe condizioni.
§
Garanzia, per cui la Francia dovrà fornire energia elettrica all'Italia
per un ragionevole periodo di tempo:
salvo che non sia stato altrimenti convenuto tra la Francia e l'Italia, le
Garanzie 1 e 2 resteranno in vigore fino al 31 dicembre 1961.
Esse cesseranno di essere applicabili a tale data ovvero al 31 dicembre di
qualunque anno successivo, a condizione che uno dei due paesi abbia notificato
per iscritto all'altro, con almeno due anni di anticipo, l'intenzione di porvi
termine.
§
Garanzia relativa alla piena ed equa utilizzazione da parte della Francia
e dell'Italia delle acque della Roya e de suoi affluenti per la produzione di
energia idroelettrica:
- la Francia farà funzionare le centrali
idroelettriche della vallata della Roya, situate in territorio
francese, tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile,
delle necessità delle centrali situate a valle. La Francia
informerà l'Italia del volume di acqua, che, secondo le
previsioni, sarà disponibile ogni giorno e fornirà ogni altra
informazione al riguardo;
- la Francia e l'Italia elaboreranno,
mediante negoziati bilaterali, un piano coordinato per
l'utilizzazione delle risorse idriche della Roya, che sia
accettabile da entrambe le parti.
§
Una Commissione, o quell'altro analogo organo che si convenga di creare,
sarà istituito per controllare l'esecuzione del piano di cui all'alinea b) della
Garanzia 4 e facilitare l'osservanza delle Garanzie 1-4.
ALLEGATO IV
ACCORDI INTERVENUTI TRA IL GOVERNO ITALIANO ED
IL GOVERNO AUSTRIACO IL 5 SETTEMBRE 1946
(Testo originario inglese quale venne
firmato dalle due Parti e comunicato alla Conferenza di Parigi il 6 settembre
1946) (Vedi articolo 10)
§
Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei
vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa
eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro
delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo
sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.
In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai
cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:
- l'insegnamento primario e secondario nella
loro lingua materna;
- l'uso, su di una base di parità, della
lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche
amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella
nomenclatura topografica bilingue;
- il diritto di ristabilire i nomi di
famiglia tedeschi, che siano stati italianizzati nel corso degli
ultimi anni;
- l'eguaglianza di diritti per l'ammissione
ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente
distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.
§
Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l'esercizio di un
potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il
quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando
anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.
§
Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato
tra l'Austria e l'Italia, s'impegna, dopo essersi consultato con il Governo
austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:
- a rivedere, in uno spirito di equità e di
comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale
risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
- a concludere un accordo per il reciproco
riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e
diplomi universitari;
- ad approntare una convenzione per il
libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo
settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che,
nella misura più larga possibile, per strada;
- a concludere accordi speciali tendenti a
facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali
di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra
l'Austria e l'Italia.
ALLEGATO V
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA
E DINTORNI (VEDI ARTICOLO 13)
§
La Jugoslavia, nella sua qualità di proprietaria delle sorgenti e degli
impianti idrici di Fonte Fredda e di Moncorona, ne curerà la manutenzione e
l'utilizzazione ed assicurerà l'approvvigionamento idrico di quella parte del
Comune di Gorizia, che, ai sensi del presente Trattato, resterà in territorio
italiano. L'Italia continuerà ad assicurare la manutenzione e l'utilizzazione
del bacino e del sistema di distribuzione dell'acqua, che si trovano in
territorio italiano e sono alimentati dalle sorgenti sopradette e continuerà
ugualmente a fornire l'acqua a quelle zone situate in territorio jugoslavo, che
siano state trasferite alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato e che
siano rifornite d'acqua dal territorio italiano.
§
I quantitativi d'acqua da fornirsi come sopra dovranno corrispondere a
quelli che sono stati abitualmente forniti nel passato alla regione. Qualora
consumatori di uno o dell'altro abbiano bisogno di forniture ulteriori d'acqua,
i due Governi esamineranno d'intesa la questione, allo scopo di raggiungere un
accordo sui provvedimenti che potranno ragionevolmente essere adottati per
soddisfare detti bisogni. Nel caso in cui il quantitativo d'acqua disponibile
sia temporaneamente ridotto per cause naturali, i quantitativi d'acqua,
provenienti dalle sorgenti di approvvigionamento sopradette, distribuiti ai
consumatori trovantisi in Jugoslavia e in Italia, saranno ridotti in proporzione
al rispettivo consumo precedente.
§
Il prezzo che il Comune di Gorizia dovrà pagare alla Jugoslavia per
l'acqua provvedutale e il prezzo che i consumatori residenti in territorio
jugoslavo dovranno pagare al Comune di Gorizia saranno calcolati unicamente
sulla base del costo di funzionamento e di manutenzione del sistema di
approvvigionamento idrico ed altresì dell'ammontare delle nuove spese che
possano essere necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni.
§
La Jugoslavia e l'Italia, entro un mese dall'entrata in vigore del
presente Trattato, concluderanno un accordo per la determinazione dei rispettivi
oneri, risultanti dalle disposizioni che precedono e la fissazione delle somme
da pagarsi ai sensi delle disposizioni stesse. I due Governi creeranno una
commissione mista incaricata di presiedere all'esecuzione di detto accordo.
§
Allo scadere di un termine di dieci anni dall'entrata in vigore del
presente Trattato, la Jugoslavia e l'Italia riesamineranno le disposizioni che
precedono, alla luce della situazione esistente a quell'epoca, allo scopo di
determinare se si debba procedere ad una loro revisione e vi apporteranno quelle
modifiche ed aggiunte che converranno di adottare. Ogni controversia che possa
sorgere in sede di detto riesame, dovrà essere regolata secondo la procedura
prevista all'articolo 87 del presente Trattato.